Care/i web-lettrici/lettori,

Ultimo fango a…Frosinone?

Una recentissima sentenza del Consiglio di Stato (n. 1064 del 10 febbraio) ha – spero! – definitivamente chiarito che “la qualifica di rifiuto può essere attribuita ai fanghi solo al termine del complessivo processo di trattamento”, nell’ambito di una controversia sorta nella provincia di Frosinone.

La cosa paradossale è che sono molti anni in cui ci sono alcuni soggetti che si ostinano a dare una interpretazione diversa con riferimento ad un testo normativo che – piaccia o no – è in realtà estremamente chiaro, specialmente dopo le modificazioni intervenute con la L. 68/2023.

Riporto il testo attuale dell’art. 127 TUA: Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e comunque solo alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell’impianto di depurazione. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato”.

Oddio. E’ vero che non siamo abituati a norme chiare e precise, ma quando avviene ricordiamo che la principale fonte interpretativa è la lettera della norma. Punto.

Alla prossima settimana

Stefano Maglia:

s.maglia@tuttoambiente.it

Seguici anche su Facebook, Linkedin, YouTube e Instagram!

© Riproduzione riservata


Condividi: