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L. 13 Giugno 2025, n. 91

Legge di delegazione europea 2024 e ambiente

Gazzetta ufficiale: Serie Generale n. 145 del 25-06-2025

Il 25 giugno 2025 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge 13 giugno 2025, n. 91 “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione dialtri atti dell’Unione Europea – Legge di delegazione europea 2024 .

In particolare, per ciò che riguarda la materia ambientale, il provvedimento consentirà il recepimento delle direttive (UE) 2024/884 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE, 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente, 2024/1785 relativa alle emissioni industriali, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, e 2024/2881 relativa alla qualità dell’aria.

Inoltre, il provvedimento consentirà l’adeguamento dell’ordinamento interno ai regolamenti 2024/1991 sul ripristino della natura, 2023/2631 sulle obbligazioni verdi europee legate alla sostenibilità, 2023/1115 sulla deforestazione, 2022/1616 relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, 2022/1644 e 2022/1646 sull’uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi e 2023/1542 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie.

Per ognuno di tali atti normativi la legge delega fissa alcuni principi e criteri direttivi specifici che dovranno essere rispettati dal Governo nel recepimento e nell’attuazione dei provvedimenti sopramenzionati.

Si ricorda infine che la legge entrerà in vigore il 10 luglio 2025.

Leggi testo completo legge

* Estratto
                               Art. 8 
 
Principi e criteri direttivi per  l'esercizio  della  delega  per  il
  recepimento della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo  e
  del Consiglio,  del  13  marzo  2024,  che  modifica  la  direttiva
  2012/19/UE   sui   rifiuti   di   apparecchiature   elettriche   ed
  elettroniche - RAEE 
 
  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento  della  direttiva
(UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13  marzo
2024, il Governo osserva,  oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a)  riordinare  la  disciplina  nazionale  relativa  ai  pannelli
fotovoltaici a fine vita provenienti dai  nuclei  domestici  e  dagli
utilizzatori diversi dai nuclei domestici adeguandola alla  direttiva
(UE) 2024/884, anche in relazione alle disposizioni sul finanziamento
della gestione dei rifiuti originati da pannelli fotovoltaici, di cui
all'articolo 1, punti 2) e 3), della direttiva (UE) 2024/884; 
    b)  adeguare  la  disciplina  relativa  al  finanziamento   della
gestione dei  rifiuti  originati  da  apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche diverse dai pannelli fotovoltaici alle  disposizioni  di
cui all'articolo 1, punti 2) e 3),  della  direttiva  (UE)  2024/884,
anche  in  considerazione  di  quanto  disposto   dall'articolo   14,
paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 19 novembre 2008; 
    c)  adeguare   la   normativa   nazionale   a   quanto   previsto
dall'articolo 1, punti  4)  e  5),  della  direttiva  (UE)  2024/884,
relativi agli obblighi di informazione diretta sia agli utilizzatori,
sia agli operatori degli impianti  di  trattamento,  senza  prevedere
oneri sproporzionati sui  produttori,  incluse  le  piccole  e  medie
imprese,  e  nel  rispetto  dei   principi   di   semplificazione   e
digitalizzazione degli obblighi informativi. 
  2. I decreti legislativi di cui al comma  1  sono  adottati  previa
acquisizione  del  parere   della   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate  provvedono   all'adempimento   dei   compiti   derivanti
dall'esercizio della delega  di  cui  al  presente  articolo  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
                               Art. 9 
 
Principi e criteri direttivi per  l'esercizio  della  delega  per  il
  recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e
  del  Consiglio,  dell'11   aprile   2024,   sulla   tutela   penale
  dell'ambiente,  che   sostituisce   le   direttive   2008/99/CE   e
  2009/123/CE 
 
  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento  della  direttiva
(UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile
2024, il Governo osserva,  oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a) apportare alla normativa vigente, e in particolare  al  titolo
VI-bis del libro  secondo  del  codice  penale  e  alla  legislazione
speciale in materia ambientale,  le  modifiche  necessarie  per  dare
piena attuazione alle previsioni degli articoli 3 e 4 della direttiva
(UE) 2024/1203, con  particolare  riferimento  alla  definizione  dei
reati e delle relative circostanze aggravanti e  attenuanti,  e  alla
previsione di  sanzioni  effettive,  dissuasive  e  proporzionate  in
relazione ai  predetti  reati,  in  conformita'  ai  criteri  di  cui
all'articolo 5 della medesima direttiva e anche in deroga ai  criteri
e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della  legge
24 dicembre 2012, n. 234; 
    b) prevedere per le persone giuridiche, ai sensi dell'articolo  7
della  direttiva  (UE)  2024/1203  e  conformemente  ai  criteri  ivi
indicati, sanzioni o misure penali o non penali effettive, dissuasive
e proporzionate in relazione alla responsabilita' di cui all'articolo
6 della medesima direttiva, anche  apportando  modifiche  al  decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e anche in deroga ai criteri e  ai
limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d),  della  legge  24
dicembre 2012, n. 234; 
    c) apportare alla  normativa  nazionale  vigente,  sostanziale  e
processuale, le modifiche necessarie  ad  assicurare  la  conformita'
alle previsioni di cui agli articoli  10,  11,  12,  13  e  20  della
direttiva (UE) 2024/1203, in materia di congelamento e  confisca,  di
termini di prescrizione, di competenza giurisdizionale, di  strumenti
investigativi e di cooperazione internazionale in relazione ai  reati
previsti dagli articoli 3 e 4 della medesima direttiva; 
    d) prevedere adeguati meccanismi di coordinamento e  cooperazione
tra le autorita' competenti a livello nazionale per la prevenzione  e
la  repressione  dei  reati  ambientali,  anche  adottando  eventuali
disposizioni di natura regolamentare e amministrativa, ai fini e  per
gli effetti indicati dall'articolo 19 della direttiva (UE) 2024/1203; 
    e) provvedere, anche attraverso la previsione  di  regolamenti  o
atti amministrativi, all'adozione  delle  disposizioni  necessarie  a
garantire il tempestivo e completo adempimento degli obblighi di  cui
agli articoli 21 e 22 della direttiva (UE)  2024/1203,  in  relazione
all'elaborazione e alla pubblicazione, entro il 21 maggio 2027, della
strategia nazionale in materia di contrasto ai reati ambientali e  in
relazione al sistema di registrazione, produzione e fornitura di dati
statistici relativi ai reati  di  cui  agli  articoli  3  e  4  della
direttiva medesima; 
    f)  apportare  ogni  ulteriore  opportuna  modifica  alle   norme
dell'ordinamento  interno,  anche  attraverso   l'abrogazione   delle
disposizioni incompatibili con la disciplina di  cui  alla  direttiva
(UE) 2024/1203, al fine di armonizzare il quadro giuridico  nazionale
e di favorire il piu' efficace perseguimento  delle  finalita'  della
direttiva medesima,  anche  in  relazione  agli  scopi  di  cui  agli
articoli 15, 16, 17 e 18 della stessa, in materia di pubblicazione di
informazioni e accesso alla giustizia, di prevenzione, di  risorse  e
di formazione. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate  provvedono   all'adempimento   dei   compiti   derivanti
dall'esercizio della delega  di  cui  al  presente  articolo  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
                               Art. 10 
 
Principi e criteri direttivi per  l'esercizio  della  delega  per  il
  recepimento della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e
  del Consiglio, del  24  aprile  2024,  che  modifica  la  direttiva
  2010/75/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  relativa  alle
  emissioni   industriali   (prevenzione   e   riduzione    integrate
  dell'inquinamento),  e  la  direttiva  1999/31/CE  del   Consiglio,
  relativa alle discariche di rifiuti 
 
  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento  della  direttiva
(UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24  aprile
2024, il Governo osserva,  oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a) attribuire alla  competenza  regionale  la  definizione  delle
modalita' con le quali condurre i procedimenti di autorizzazione o di
registrazione degli impianti di allevamento  nonche'  la  definizione
delle connesse tariffe istruttorie  e  dei  controlli,  nel  rispetto
della disciplina dell'Unione europea e fermi restando gli obblighi di
informazione  nei  confronti  del  Ministero  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica, assicurando nelle more  un  regime  transitorio
che  garantisca  il   rispetto   dei   requisiti   minimi   richiesti
dall'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2024/1785; 
    b) introdurre, sia per gli allevamenti, sia per  altre  categorie
di installazioni, la possibilita',  prevista  dall'articolo  6  della
direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  24
novembre 2010, di emanare requisiti generali vincolanti, in  modo  da
sostituire  i  procedimenti   di   rilascio,   modifica   e   rinnovo
dell'autorizzazione integrata ambientale  con  una  presa  d'atto  di
conformita',  modificando  e  integrando  a  tal  fine   le   vigenti
disposizioni in materia, ferma restando la disciplina riguardante  le
procedure di riesame e di controllo; 
    c)  assicurare   l'efficace   partecipazione   dell'Italia   alle
attivita'  di  scambio  di  informazioni  tecniche   previste   dalla
direttiva (UE) 2024/1785 e, in particolare, alle attivita' del centro
di innovazione per  la  trasformazione  e  le  emissioni  industriali
(INCITE), previsto dall'articolo 27-bis della direttiva 2010/75/UE; 
    d) assicurare  che  la  singola  autorizzazione  contribuisca  al
raggiungimento dell'obiettivo di un  elevato  livello  di  protezione
della salute  umana  e  dell'ambiente  nel  loro  complesso  a  scala
comunitaria, anche nel caso in cui non possa da sola garantire il suo
conseguimento a scala locale, individuando a tal fine le procedure  e
gli  strumenti,  per  quanto  possibile  valorizzando   quelli   gia'
esistenti, nonche' le eventuali risorse  finanziarie  occorrenti,  da
porre a carico dei gestori mediante le previste  tariffe,  attraverso
le quali le autorita'  sanitarie  possono  contribuire  efficacemente
all'individuazione delle migliori tecniche disponibili e, sia in fase
previsionale, sia in fase di controllo,  delle  eventuali  criticita'
sanitarie  che   rendono   necessario,   in   particolari   contesti,
condizionare l'esercizio al raggiungimento di prestazioni  ambientali
particolarmente ambiziose; 
    e) riordinare le procedure autorizzative per  il  rilascio  delle
autorizzazioni integrate ambientali alla luce  degli  sviluppi  della
disciplina in materia di procedimento amministrativo, in  particolare
garantendo il coinvolgimento nella fase decisoria dei  soli  soggetti
aventi titolo a esprimere atti  di  assenso  necessari,  evitando  la
duplicazione di oneri informativi e rinviando  alle  sedi  opportune,
senza effetti sul procedimento, la definizione o l'aggiornamento  del
quadro prescrittivo non sostituito dall'autorizzazione; 
    f)  chiarire  come  le  disposizioni  vigenti   in   materia   di
risarcimento e indennizzo siano applicabili  in  caso  di  violazione
delle prescrizioni autorizzative che determina  un  danno  sanitario,
ove necessario integrando  tali  disposizioni  al  fine  di  renderle
coerenti con la pertinente disciplina dell'Unione europea,  chiarendo
altresi' quale sia il soggetto  pubblico  titolato  ad  accertare  la
violazione e introducendo specifiche  disposizioni  volte  a  evitare
plurimi indennizzi a fronte del medesimo evento dannoso; 
    g) riordinare le disposizioni  legislative  e  regolamentari  che
disciplinano  la   Commissione   istruttoria   per   l'autorizzazione
integrata  ambientale  -  IPPC,  i  criteri  di  presentazione  delle
relazioni  di  riferimento  di  cui  all'articolo  29-sexies,   comma
9-quinquies, del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  le
procedure autorizzative riguardanti  interventi  che  comportano  una
significativa  modifica  delle  migliori  tecniche   disponibili   di
riferimento,  nonche'  le  competenze  del  tavolo  di  coordinamento
previsto dall'articolo 29-quinquies del decreto  legislativo  n.  152
del 2006,  alla  luce  della  disciplina  in  materia  di  interpello
ambientale; 
    h)  prevedere  sanzioni  effettive,  dissuasive  e  proporzionate
rispetto alla gravita'  della  violazione  degli  obblighi  derivanti
dalla direttiva (UE) 2024/1785, anche  in  deroga  ai  criteri  e  ai
limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24
dicembre 2012, n. 234,  e  alla  legge  24  novembre  1981,  n.  689,
introducendo altresi' strumenti deflativi del contenzioso,  quali  la
diffida ad adempiere; 
    i) apportare alla normativa vigente  ogni  ulteriore  modifica  e
integrazione  al  fine  di  assicurare  il   coordinamento   con   le
disposizioni emanate  in  attuazione  del  presente  articolo,  anche
attraverso l'abrogazione delle disposizioni incompatibili. 
  2. I decreti legislativi di cui al comma  1  sono  adottati  previa
acquisizione  del  parere   della   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,  lettera  c),
pari a euro 300.000 a decorrere dall'anno 2026, si provvede  mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2025, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 
  4. Dall'attuazione dei criteri di cui al comma 1, lettere  a),  b),
d), e), f), g), h) e i), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. 
 
                              
                               Art. 12 
 
Principi e criteri direttivi per  l'esercizio  della  delega  per  il
  recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e
  del  Consiglio,  del  23  ottobre  2024,  relativa  alla   qualita'
  dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa 
 
  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento  della  direttiva
(UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2024, il Governo osserva,  oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a) assicurare la sinergia tra le azioni relative  al  risanamento
della qualita' dell'aria ambiente e le azioni relative ai settori che
interessano  le  piu'  importanti  fonti  emissive,   prevedendo   le
necessarie misure di integrazione e di coordinamento tra gli atti  di
pianificazione e di programmazione in materia di qualita' dell'aria e
quelli  in  materia  di  trasporti,  mobilita',  energia,  industria,
efficienza  energetica  e  agricoltura,  nonche'  prevedendo  sedi  e
procedure istituzionali per l'impulso e il coordinamento di un'azione
condivisa, a livello territoriale  e  a  livello  nazionale,  tra  le
autorita'  competenti  per  la  qualita'  dell'aria  e  le  autorita'
competenti per tali settori; 
    b) assicurare la sinergia tra  le  misure  di  risanamento  della
qualita' dell'aria ambiente adottate in via ordinaria dalle autorita'
regionali e locali e in via complementare  dalle  autorita'  statali,
prevedendo la competenza dello Stato  ad  adottare  misure  nazionali
qualora i piani regionali non possano  permettere  il  raggiungimento
dei valori  di  qualita'  dell'aria  in  aree  influenzate,  in  modo
determinante, da sorgenti di emissione su cui le  regioni  non  hanno
competenza amministrativa e legislativa o, anche in assenza  di  tale
condizione, qualora  i  contenuti  delle  misure  siano  definiti  in
accordi sottoscritti dalle autorita' regionali interessate e da tutte
le  autorita'  statali  aventi  competenza  sui  pertinenti   settori
emissivi; 
    c) assegnare  all'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la
ricerca ambientale (ISPRA), nell'ambito del Sistema nazionale a  rete
per  la  protezione  dell'ambiente  (SNPA),  le   funzioni   relative
all'attuazione, sotto la supervisione del Ministero  dell'ambiente  e
della sicurezza  energetica,  degli  obblighi  della  direttiva  (UE)
2024/2881 in materia di preparazione e trasmissione periodica di dati
e informazioni alla Commissione europea; 
    d) introdurre misure di  semplificazione,  nella  misura  ammessa
dalla pertinente normativa dell'Unione  europea,  in  relazione  alle
procedure  amministrative  propedeutiche   alla   predisposizione   e
all'adozione  dei  piani  regionali  di  risanamento  della  qualita'
dell'aria; 
    e) prevedere, a integrazione della disciplina sulla tutela  della
qualita' dell'aria ambiente, una prima disciplina sulla tutela  della
qualita'  dell'aria   indoor,   limitatamente   all'introduzione   di
disposizioni di dettaglio e di specificazione relative a  fattispecie
in cui la tutela della qualita' dell'aria indoor e' gia'  oggetto  di
procedure e di obblighi nella vigente normativa. 
  2. I decreti legislativi di cui al comma  1  sono  adottati  previo
parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  Le   amministrazioni
competenti provvedono ai relativi adempimenti con le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
      
                               Art. 18 
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento  europeo
  e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura  e
  che modifica il regolamento (UE) 2022/869 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un  decreto  legislativo  per
l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle   disposizioni   del
regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 24 giugno 2024. 
  2. Nell'esercizio della delega  di  cui  al  comma  1,  il  Governo
osserva, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui
all'articolo 32 della legge 24 dicembre  2012,  n.  234,  i  seguenti
principi e criteri direttivi specifici: 
    a) individuare nel  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica   l'autorita'   nazionale   competente    designata    per
l'applicazione degli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 13 del  regolamento
(UE) 2024/1991 e nel  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste l'autorita' nazionale competente designata
per l'applicazione degli articoli 5, 10, 11, 12  e  13  del  medesimo
regolamento, definendo le  rispettive  competenze  per  gli  articoli
condivisi; 
    b) individuare le amministrazioni competenti per l'attuazione del
piano  nazionale  di  ripristino  previsto   dall'articolo   14   del
regolamento (UE) 2024/1991. 
  3. Il decreto legislativo di cui al  comma  1  e'  adottato  previa
intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Le  autorita'
interessate  provvedono   all'adempimento   dei   compiti   derivanti
dall'attuazione della delega di  cui  al  presente  articolo  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 

                               Art. 21 
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento  europeo
  e del Consiglio, del 22 novembre  2023,  sulle  obbligazioni  verdi
  europee  e  sull'informativa   volontaria   per   le   obbligazioni
  commercializzate  come  obbligazioni  ecosostenibili   e   per   le
  obbligazioni legate alla sostenibilita' 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro otto mesi  dalla  data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 22 novembre 2023. 
  2. Nell'esercizio della delega  di  cui  al  comma  1,  il  Governo
osserva, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui
all'articolo 32 della legge 24 dicembre  2012,  n.  234,  i  seguenti
principi e criteri direttivi specifici: 
    a) apportare alla normativa vigente e, in particolare,  al  testo
unico delle disposizioni in materia di  intermediazione  finanziaria,
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e
integrazioni  necessarie  ad  assicurare  la  corretta  e   integrale
applicazione del regolamento (UE) 2023/2631 e delle pertinenti  norme
tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonche' a garantire  il
coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti, comprese quelle
relative all'offerta al pubblico di sottoscrizione e  di  vendita  di
prodotti finanziari e alle operazioni di cartolarizzazione; 
    b) attribuire alla CONSOB, quale autorita'  nazionale  competente
ai sensi dell'articolo 44, paragrafi 1  e  2,  del  regolamento  (UE)
2023/2631, i poteri di vigilanza, di indagine  e  cautelari  previsti
dagli articoli 18, paragrafo 4, 45 e  48  del  medesimo  regolamento,
tenuto conto dei poteri di cui  essa  gia'  dispone  ai  sensi  della
legislazione vigente; 
    c) con riferimento alla disciplina delle  sanzioni  previste  dal
regolamento (UE) 2023/2631: 
      1) attribuire alla CONSOB il potere di irrogare le  sanzioni  e
di imporre le altre misure amministrative previste  dall'articolo  49
del regolamento (UE) 2023/2631 per le violazioni di cui al  paragrafo
1 del medesimo articolo; 
      2)  stabilire  l'importo  delle  sanzioni  pecuniarie  di   cui
all'articolo 49 del  regolamento  (UE)  2023/2631  prevedendo,  fermi
restando i massimi edittali ivi indicati,  minimi  edittali  comunque
non inferiori ad euro 5.000; 
      3) coordinare, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento
(UE)  2023/2631,  le   disposizioni   sanzionatorie   introdotte   in
attuazione del medesimo regolamento con quelle nazionali vigenti; 
    d) disciplinare forme di coordinamento e di collaborazione, anche
mediante  lo  scambio  di  informazioni,  tra  la  CONSOB,  la  Banca
d'Italia, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni  (IVASS)  e
la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), ai fini dello
svolgimento dei rispettivi  compiti  istituzionali,  anche  ai  sensi
degli articoli 20 e 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262; 
    e) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla
CONSOB, ove  opportuno  e  nel  rispetto  delle  competenze  ad  essa
spettanti, nell'ambito e per le finalita'  previste  dal  regolamento
(UE) 2023/2631 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del
medesimo  regolamento,  anche  al  fine  di  stabilire  le  modalita'
procedurali  della  notifica  da  parte  dell'emittente,   ai   sensi
dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/2631. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
competenti   provvedono   all'adempimento   dei   compiti   derivanti
dall'esercizio della delega  di  cui  al  presente  articolo  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 

                               Art. 26 
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento  europeo
  e del  Consiglio,  del  31  maggio  2023,  relativo  alla  messa  a
  disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione
  di determinate materie prime e determinati prodotti associati  alla
  deforestazione e al degrado forestale e che abroga  il  regolamento
  (UE) n. 995/2010 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze
costituzionali delle regioni e con le procedure di  cui  all'articolo
31 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  uno  o  piu'  decreti
legislativi  per  l'adeguamento  della   normativa   nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115, del Parlamento europeo e
del  Consiglio,  del  31  maggio  2023  (European  Deforestation-free
products Regulation - EUDR). 
  2. Nell'esercizio della delega  di  cui  al  comma  1,  il  Governo
osserva, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui
all'articolo 32 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a) individuare nel Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste l'autorita' nazionale competente designata
per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/1115, che si avvale,  ai
fini dell'adempimento dei relativi obblighi, anche del Comando unita'
forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei  carabinieri  e,
per gli aspetti riguardanti le importazioni e le  esportazioni  delle
materie prime e dei prodotti da sottoporre a controllo, della Guardia
di finanza; 
    b) definire, per i controlli da svolgere in fase di  importazione
e di esportazione, le modalita'  di  cooperazione  con  le  autorita'
doganali secondo quanto previsto dagli articoli 21 e 26, paragrafo 3,
del regolamento (UE) 2023/1115; 
    c) definire i servizi di assistenza tecnica e  gli  strumenti  di
carattere informativo previsti dall'articolo 15, paragrafi 1 e 2, del
regolamento (UE) 2023/1115 e le  modalita'  di  affidamento  anche  a
soggetti privati, anche in forma associata, con acclarata  esperienza
in attivita'  di  dovuta  diligenza  ai  sensi  dell'articolo  8  del
medesimo  regolamento   per   il   contenimento   dei   fenomeni   di
deforestazione, nonche' nelle catene di valore dei prodotti di cui al
medesimo regolamento; 
    d)  prevedere,  in  deroga  ai  criteri  e  ai  limiti   previsti
dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre  2012,
n.  234,   sanzioni   amministrative   effettive,   proporzionate   e
dissuasive, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2023/1115,
ivi comprese sanzioni pecuniarie, commisurate al danno  ambientale  e
al valore delle materie prime o dei prodotti interessati, la confisca
dei prodotti o dei proventi derivati all'operatore o al commerciante,
nonche' sanzioni interdittive; 
    e) prevedere misure provvisorie ai  sensi  dell'articolo  23  del
regolamento (UE) 2023/1115, per impedire che i prodotti  interessati,
oggetto di indagine, siano immessi o messi a disposizione sul mercato
o esportati,  nonche'  la  possibilita'  per  l'organo  di  controllo
incaricato,  nel  caso  in  cui  accerti  l'esistenza  di  violazioni
sanabili, di trasmettere una diffida all'operatore o al  commerciante
al fine di consentire l'adozione delle occorrenti misure correttive; 
    f) tenere conto, nell'attuazione delle disposizioni in materia di
controllo degli operatori e dei commercianti non PMI e  di  controllo
dei commercianti PMI, di cui agli articoli 18 e  19  del  regolamento
(UE) 2023/1115, in ragione della complessita' dei controlli  e  della
tipologia dei prodotti, del principio del minor aggravio sul soggetto
controllato,  assicurando  tempi  procedurali  adeguati,  nonche'  il
rispetto del contraddittorio, e prevedere la definizione, mediante un
decreto interministeriale adottato dalle amministrazioni  competenti,
di un elenco di strumenti di verifica e di controllo; 
    g) individuare, in attuazione dell'articolo  24  del  regolamento
(UE) 2023/1115,  misure  correttive  adeguate  e  proporzionate,  che
l'autorita' competente puo' imporre agli operatori per i casi di  non
conformita', nonche' i termini entro i  quali  gli  operatori  devono
adottarle  e  le  modalita'  di  applicazione   forzosa   dell'azione
correttiva, nel caso di omessa  adozione  da  parte  degli  operatori
ovvero di non conformita' persistente; 
    h) individuare le opportune forme e sedi di  coordinamento,  come
previsto   dal   regolamento   (UE)   2023/1115,   tra   i   soggetti
istituzionali, che devono collaborare  ai  fini  dell'attuazione  del
medesimo regolamento  e  in  continuita'  con  la  Consulta  FLEGT  -
regolamento legno, istituita  presso  il  Ministero  dell'ambiente  e
della  sicurezza  energetica,  ai  sensi  del  regolamento  (CE)   n.
2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, e del regolamento (UE)
n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  20  ottobre
2010, nonche' dell'articolo 5  del  decreto  legislativo  30  ottobre
2014, n. 178, e i portatori di interesse delle associazioni  e  delle
filiere delle materie prime oggetto del richiamato  regolamento  (UE)
2023/1115; 
    i) prevedere, in attuazione dell'articolo 14,  paragrafo  4,  del
regolamento   (UE)   2023/1115,   l'adeguamento    della    struttura
organizzativa delle unita' individuate  quali  autorita'  competenti,
attraverso l'istituzione di due uffici di  livello  dirigenziale  non
generale, presso  il  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste con il  conseguente  reclutamento  di  due
dirigenti di livello non generale, trenta funzionari e sei assistenti
da inquadrare in base al sistema di classificazione professionale del
personale introdotto dal contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro
relativo al personale dell'area  del  comparto  funzioni  centrali  -
Triennio 2019-2021; 
    l) prevedere che l'autorita'  competente  possa  porre  a  carico
degli operatori o dei commercianti la totalita' dei  costi  sostenuti
per l'attivita' di controllo delle loro  attivita',  in  presenza  di
casi  di  non  conformita',  comprendendo  anche  i  costi   per   la
realizzazione  di  prove,  di  magazzinaggio  e  delle  attivita'  di
verifica o di analisi dei prodotti interessati risultati non conformi
e oggetto di misure correttive, prima della loro immissione in libera
pratica, immissione sul mercato o esportazione; 
    m) individuare una o piu' autorita' competenti  ad  accertare  le
violazioni degli obblighi a carico dell'operatore e del  commerciante
e a ricevere il rapporto, ai sensi della legge 24 novembre  1981,  n.
689; 
    n) prevedere misure  per  proteggere  l'identita'  delle  persone
fisiche o giuridiche che presentano  segnalazioni  comprovate  o  che
effettuano  indagini,  al  fine  di  verificare   il   rispetto   del
regolamento da parte degli operatori o dei commercianti; 
    o) predisporre, per il previsto  periodo  transitorio,  forme  di
coordinamento tra le disposizioni  dei  regolamenti  (UE)  2023/1115,
(UE)  n.  995/2010  e  (CE)  n.  2173/2005,   nonche'   disporre   la
conservazione   del   registro   nazionale   degli   operatori    che
commercializzano legno e prodotti da esso derivati, di cui al decreto
del Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  9
febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  116  del  17
maggio  2021,  per  il  settore  del  legno,  anche  per  il  periodo
successivo all'abrogazione del regolamento (UE) n. 995/2010. 
  3. I decreti legislativi di cui al comma  1  sono  adottati  previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  2,  lettera  i),
quantificati in euro 2.501.662 per l'anno 2025 e  in  euro  2.201.662
annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo per il recepimento della  normativa  europea,  di
cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
  5. Dall'attuazione dei criteri di cui al comma 2, lettere  a),  b),
c), d), e), f), g), h), l), m), n) e o), non devono derivare nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                               Art. 27 
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione,  del
  15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di  materia
  plastica riciclata destinati a venire a  contatto  con  i  prodotti
  alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008, e  per  la
  determinazione delle tariffe previste per le attivita' di controllo
  ufficiale di materiali e oggetti  destinati  al  contatto  con  gli
  alimenti (MOCA), di cui al regolamento UE 2017/625  del  Parlamento
  europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi  per  l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   alle
disposizioni e ai compiti  specifici  imposti  dal  regolamento  (UE)
2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022. 
  2. Il Governo  osserva,  oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2021, n. 234,
anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a) semplificare e  migliorare  le  modalita'  di  notifica  e  di
controllo degli impianti di riciclo ai  sensi  del  regolamento  (UE)
2022/1616 e del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 27 ottobre 2004; 
    b) istituire un sistema di banca di dati nazionale,  da  adeguare
ai sistemi informatici previsti a livello europeo; 
    c) determinare tariffe, per l'attivita' di  controllo  ufficiale,
relative a  materiali  ed  oggetti  destinati  al  contatto  con  gli
alimenti (MOCA), di cui al regolamento (UE) 2017/625  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, ivi comprese le attivita'
necessarie alla formazione degli operatori che effettuano i  relativi
controlli, nonche' ai compiti specifici previsti dal regolamento (UE)
2022/1616; 
    d) ridefinire il sistema sanzionatorio per  la  violazione  delle
disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 mediante la previsione di
sanzioni efficaci, dissuasive e  proporzionate  alla  gravita'  delle
relative violazioni; 
    e) destinare i proventi derivanti dalle  sanzioni  amministrative
pecuniarie previste dai decreti legislativi di  cui  al  comma  1  al
miglioramento e al potenziamento dell'attivita' di sorveglianza degli
impianti di riciclo. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  L'amministrazione
interessata provvede agli adempimenti derivanti dall'esercizio  della
delega di cui al presente articolo con le risorse umane,  strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 28 
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni  del  regolamento  delegato   (UE)   2022/1644   della
  Commissione, del 7 luglio 2022, che  integra  il  regolamento  (UE)
  2017/625 del Parlamento europeo e del  Consiglio  con  prescrizioni
  specifiche per l'esecuzione dei  controlli  ufficiali  sull'uso  di
  sostanze  farmacologicamente  attive  autorizzate  come  medicinali
  veterinari o come additivi per  mangimi,  e  dei  loro  residui,  e
  sull'uso  di  sostanze  farmacologicamente  attive  vietate  o  non
  autorizzate e dei loro residui, e al regolamento di esecuzione (UE)
  2022/1646 della Commissione, del 23 settembre 2022,  relativo  alle
  modalita' pratiche uniformi di esecuzione dei  controlli  ufficiali
  per quanto riguarda l'uso  di  sostanze  farmacologicamente  attive
  autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi,
  e dei loro residui, e l'uso di sostanze  farmacologicamente  attive
  vietate  o  non  autorizzate  e  dei  loro  residui,  al  contenuto
  specifico dei piani  di  controllo  nazionali  pluriennali  e  alle
  modalita' specifiche per l'elaborazione degli stessi 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi  per  l'adeguamento  della   normativa   nazionale   alle
disposizioni  del   regolamento   delegato   (UE)   2022/1644   della
Commissione, del 7 luglio 2022, e del regolamento di esecuzione  (UE)
2022/1646 della Commissione, del 23 settembre 2022. 
  2. Nell'esercizio della delega  di  cui  al  comma  1,  il  Governo
osserva, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui
all'articolo 32 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a) adeguare e raccordare le  disposizioni  nazionali  vigenti  in
materia di controlli, sia  sull'uso  di  sostanze  farmacologicamente
attive nelle produzioni  animali,  sia  dei  residui  delle  medesime
sostanze negli alimenti, alle disposizioni del  regolamento  delegato
(UE) 2022/1644 e del regolamento di esecuzione  (UE)  2022/1646,  con
abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili  e  mediante
coordinamento e riordino di quelle residue; 
    b) assicurare adeguati controlli alle frontiere al  fine  sia  di
tutelare la salute e il benessere dei consumatori, sia  di  garantire
il rispetto del principio di reciprocita' per tutelare  i  produttori
agricoli dalla concorrenza sleale di Paesi terzi in cui e' consentito
l'utilizzo di prodotti vietati nell'Unione europea. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  L'amministrazione
interessata provvede agli adempimenti derivanti dall'esercizio  della
delega di cui al presente articolo con le risorse umane,  strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 29 
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento  europeo
  e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle  batterie  e  ai
  rifiuti di batterie, che modifica  la  direttiva  2008/98/CE  e  il
  regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare,  entro  quattro  mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno  o  piu'  decreti
legislativi  per  l'adeguamento  della   normativa   nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 12 luglio 2023. 
  2. Nell'esercizio della delega  di  cui  al  comma  1,  il  Governo
osserva, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui
all'articolo 32 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a) ridefinire gli obiettivi di raccolta, riciclo e  recupero  dei
rifiuti di batterie, sulla base della nuova classificazione  prevista
dal regolamento (UE) 2023/1542; 
    b) adeguare lo schema di responsabilita'  estesa  del  produttore
alle nuove disposizioni  previste  dal  regolamento  (UE)  2023/1542,
disciplinando i sistemi collettivi  e  individuali  di  gestione  dei
rifiuti di pile e batterie, attraverso la definizione di uno  statuto
tipo e delle modalita' di riconoscimento degli stessi; 
    c) prevedere forme di garanzia finanziaria per  la  gestione  del
fine vita dei prodotti; 
    d)  regolamentare  le  attivita'  di   gestione   del   prodotto,
prevedendo  modalita'  per  il  corretto  riutilizzo,  il  cambio  di
destinazione  e  la  rifabbricazione  delle  batterie,   nonche'   le
attivita' di gestione dei relativi rifiuti; 
    e)  prevedere  modalita'  per  il  conferimento  dei  rifiuti  di
batterie, nonche' per le relative operazioni di raccolta; 
    f) individuare un'autorita' competente, responsabile del rispetto
degli obblighi di cui al capo VIII del regolamento (UE) 2023/1542,  e
definire le modalita' organizzative e di funzionamento della  stessa,
anche al fine di razionalizzare e rendere  efficienti  i  sistemi  di
coordinamento esistenti; 
    g) adeguare la disciplina  relativa  al  registro  nazionale  dei
produttori di pile e  accumulatori  alle  disposizioni  previste  dal
regolamento (UE) 2023/1542, con particolare riferimento agli obblighi
inerenti alla responsabilita' estesa del produttore; 
    h) individuare gli organismi di valutazione della  conformita'  e
la relativa  autorita'  di  notifica,  secondo  quanto  previsto  dal
regolamento (UE) 2023/1542, nel rispetto della  competenza  esclusiva
in materia di prevenzione incendi del Ministero dell'interno, per  il
tramite del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso  pubblico
e della difesa civile; 
    i) apportare le modifiche necessarie al  decreto  legislativo  20
novembre 2008,  n.  188,  in  considerazione  delle  disposizioni  in
materia di vigilanza del mercato di cui al regolamento (UE) 2019/1020
del Parlamento europeo e del Consiglio, del  20  giugno  2019,  e  al
relativo decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157; 
    l)  prevedere  misure  volte  ad  assicurare  il  rispetto  degli
obblighi  in  materia  di  dovere  di   diligenza,   per   assicurare
l'individuazione, la prevenzione e la gestione dei rischi effettivi e
potenziali  legati   all'approvvigionamento,   alla   lavorazione   e
all'immissione in commercio delle batterie, includendo  strumenti  di
supporto, quali guide pratiche,  che  favoriscano  la  trasparenza  e
garantiscano un approccio  proporzionato  agli  obblighi,  che  tenga
conto della dimensione aziendale; 
    m) adeguare  il  sistema  sanzionatorio  vigente,  attraverso  la
previsione  di  sanzioni  amministrative   efficaci,   dissuasive   e
proporzionate alla gravita' delle violazioni delle  disposizioni  del
regolamento (UE) 2023/1542; 
    n) prevedere criteri di aggiudicazione per gli acquisti  pubblici
verdi di batterie o prodotti in cui sono  incorporate  batterie,  per
garantire che gli stessi abbiano un impatto ambientale minimo durante
il loro ciclo di vita; 
    o) prevedere disposizioni in tema di proventi e  tariffe  per  le
attivita' connesse all'attuazione  del  regolamento  (UE)  2023/1542,
determinate sulla base del costo effettivo del servizio, nonche'  dei
termini e delle modalita' di versamento delle  medesime  ad  appositi
capitoli dell'entrata per la successiva riassegnazione; 
    p) aggiornare gli allegati  al  decreto  legislativo  12  ottobre
2022, n. 157, al fine di tenere conto delle competenze in materia  di
vigilanza del mercato previste dal regolamento. 
  3. I decreti legislativi di cui al comma  1  sono  adottati  previo
parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate  provvedono   all'adempimento   dei   compiti   derivanti
dall'esercizio della delega  di  cui  al  presente  articolo  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
  

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