Con la Circolare n. 4 del 26 aprile 2022, l’Albo nazionale gestori ambientali ha fornito chiarimenti in ordine alle diverse richieste pervenute in merito all’utilizzo dei CER che terminano con le cifre 99.

Entrando nel merito della materia, il Comitato nazionale ha ribadito più volte che l’attribuzione dei CER terminanti con 99 – non regolamentati da disposizioni normative – abbiano carattere puramente residuale e che per la loro corretta classificazione risulti fondamentale attenersi alla normativa vigente.

Effettuata tale premessa, l’Albo ha ritenuto opportuno chiarire che qualora la loro descrizione non sia stata già individuata da norme regolamentari, le Sezioni regionali dovranno procedere all’esame dei CER che terminano con 99 alle seguenti condizioni:

1. il CER sia adeguatamente descritto:

2. sia presente alternativamente:

a) una dichiarazione a firma del produttore del rifiuto che descriva le modalità di classificazione secondo le disposizioni della decisione n. 2014/955/Ue e del Reg. (Ue) n. 1357/2014 e delle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti;

b) una relazione dettagliata a firma del Responsabile Tecnico che dimostri, sulla base di evidenze dettate da prassi consolidate nell’ambito di distretti, comparti produttivi o di specificità territoriali, la necessità di utilizzare uno specifico codice 99 opportunamente descritto.

 

Per maggiori informazioni contatta formazione@tuttoambiente.it; o chiama il numero 0523315305


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