Sul sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali è stata pubblicata la Delibera n. 1 del 6 marzo 2025 che recepisce quanto stabilito dal nuovo comma 16-bis dell’art. 212 del D.Lgs. 152/2006, come introdotto dalla legge 191/2024 di conversione del d.l. 153/2024 (c.d. D.L. Ambiente), che dispensa dalle verifiche di idoneità iniziale e di aggiornamento il legale rappresentante dell’impresa iscritta che abbia ricoperto tale ruolo presso la stessa per almeno tre anni consecutivi.

In particolare, la delibera, che entrerà in vigore il 1° aprile 2025, sostituisce i commi 5 e 5ter dell’art. 2 della delibera n. 6 del 30 maggio 2017 come di seguito:

a) 5: “E’ dispensato dalle verifiche di idoneità, di cui all’ art. 13 del D.M. 120/2014, il legale rappresentante dell’impresa iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali che, al momento della domanda, abbia ricoperto tale ruolo presso l’impresa stessa per almeno tre anni consecutivi nello specifico settore di attività oggetto di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali (trasporto rifiuti, intermediazione e commercio di rifiuti, bonifica di siti e bonifica di beni contenenti amianto). La Sezione regionale/provinciale dell’Albo verifica il requisito sulla base dei dati presenti nel Registro delle Imprese tenuto dalla locale Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.”

b) 5ter: “Il legale rappresentante presenta domanda di dispensa dalle verifiche mediante il modello di cui all’allegato E; la Sezione regionale/provinciale dell’Albo rilascia il provvedimento di dispensa dalle verifiche di idoneità di cui all’allegato F, ovvero il provvedimento di diniego di cui all’allegato G.”

 

 


Condividi: