Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con nota prot. n. 232480 del 17 dicembre 2024, ha risposto all’interpello formulato da Confindustria relativamente all’adempimento previsto dal d.lgs. 30 luglio 2020, n. 102, in materia di limitazione delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti.

Ai fini dell’adeguamento alle prescrizioni dell’articolo 271, comma 7bis, del d.lgs. 152/2006, il d.lgs. 102/2020, all’art. 3, comma 3, prevede che i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio al 28 agosto 2020 (data di entrata in vigore del decreto), in cui sono utilizzate sostanze o miscele “pericolose”, debbano presentare una domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025, o in data antecedente, se richiesto dall’autorità competente sulla base della relazione inviata oppure se è intervenuta una domanda di rinnovo periodico dell’autorizzazione o relativa a modifiche sostanziali presentata prima del 1° gennaio 2025.

In particolare, nel riscontro il Ministero ha chiarito che “i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del Dlgs 102/2020, in cui sono utilizzate sostanze o miscele “classificate”, sono tenuti a produrre la domanda di autorizzazione in esame nel caso in cui l’autorità competente lo abbia specificamente richiesto alla luce di una valutazione della relazione ricevuta.

Resta fermo che, ove richieda la presentazione della domanda di autorizzazione, l’autorità non può indicare una data successiva al 1° gennaio 2025, essendo esclusivamente legittimata a confermare tale termine o indicarne uno precedente“.


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