21/05/2025
CAM rifiuti: chiarimenti sui sacchetti per la raccolta
La risposta del MASE al nuovo interpello ambientale
criteri ambientali minimi RifiutiIl Ministero dell’Ambiente e della Scurezza Energetica, con la risposta all’interpello n. 89121 del 12 maggio 2025, ha fornito chiarimenti relativamente ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale, adottati con Decreto 23 giugno 2022, n. 255.
In particolare, i chiarimenti sono riferiti al criterio rubricato “6.1.4 Caratteristiche dei sacchi e sacchetti”.
Nel dettaglio, l’istante ha formulato i tre seguenti quesiti:
1. Se si conferma che, in riferimento alle specifiche sui sacchi e sacchetti per rifiuti, il contenuto di riciclato deve essere riferito al prodotto finito, ossia ai sacchi e sacchetti;
2. Se si conferma che, in riferimento alle specifiche sui sacchi e sacchetti per rifiuti, il contenuto di riciclato deve essere verificato tramite una certificazione e non è quindi sufficiente presentare documentazione tecnica dalla quale si evinca la rispondenza al suddetto requisito;
3. Se è corretto ritenere che il contenuto di riciclato e la relativa certificazione di cui alla specifica tecnica 6.1.4 siano da riferirsi al solo prodotto finito, ossia ai soli sacchi e sacchetti, e non possano essere dedotti dal contenuto di riciclato e dalle certificazioni dei materiali o semi lavorati con cui questi sono realizzati.
In riferimento al quesito numero 1, il Ministero conferma che il contenuto di materiale riciclato è riferito ai prodotti finiti.
In riferimento al quesito numero 2, il MASE precisa che solo per i sacchi e sacchetti in carta, nel caso non siano utilizzate le certificazioni rilasciate ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, o dichiarazioni di riciclaggio equivalenti, è possibile una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del produttore del sacchetto che attesti la conformità al criterio e l’impegno ad accettare un’ispezione da parte di un organismo riconosciuto volta a verificare la rispondenza al criterio oppure che attesti la conformità al criterio unitamente alla presentazione di documenti contabili sottoposti a verifica che dimostrino che almeno il 70% dei materiali destinati al prodotto proviene da materiali riciclati. Non è quindi sufficiente la presentazione di documentazione tecnica da cui si possa evincere la conformità al criterio.
In riferimento al quesito numero 3, il Ministero conferma che il contenuto di riciclato e la relativa certificazione di cui alla specifica tecnica 6.1.4 sono da riferirsi al solo prodotto finito, e che la conformità al criterio non può essere dedotta unicamente dalle certificazioni dei materiali o semi lavorati con cui sono realizzati i prodotti finiti.