La Commissione UE, con Comunicazione C/2025/1596, specifica la relazione biunivoca tra le linee di finanziamento predisposte dal Regolamento UE 2023/955 (Fondo sociale per il clima) e il principio do not significant harm (DNSH).

La Commissione declina e stabilisce gli orientamenti e le condizioni di ammissibilità per beneficiare del sostegno economico-finanziario del suddetto Fondo. In ossequio ai dettami del Regolamento Tassonomia UE 2020/852, specificamente agli obiettivi ambientali ex art. 9, l’esecutivo comunitario fornisce una base applicativa comune, circoscrivendo gli strumenti e gli approcci pratico-operativi.

Ai fini dei presenti orientamenti, le attività e gli attivi settoriali, illustrati negli Allegati alla presente Comunicazione, vengono considerati conformi al principio DNSH qualora soddisfino alcuni principi guida. La Commissione UE, invero, pone un focus preliminare in materia di vaglio del ciclo di vita, di valutazione degli effetti diretti, indiretti delle attività e degli effetti di dipendenza “lock-in”, di verifica dei migliori livelli di prestazioni ambientali e climatiche e di coerenza con le politiche di sostenibilità europee.

Viene altresì precisato come i presenti orientamenti non vadano a pregiudicare la valutazione a cura della Commissione UE della compatibilità delle misure di aiuto di Stato né le norme in materia di aiuti di Stato.

Le linee guida tracciate dalla Commissione, infine, evidenziano l’interesse e l’obiettivo del Fondo di fornire sostegno finanziario agli Stati Membri per misure di investimenti a favore delle famiglie, delle microimprese e degli utenti dei trasporti vulnerabili che risentono dell’inclusione nell’ambito di applicazione della Direttiva ETS 2003/87/CE delle emissioni di gas a effetto serra rilasciate dagli edifici e dal trasporto su strada.

Ulteriori approfondimenti in materia saranno disponibili nella 12° edizione del Master Executive ESG & Sustainability Manager, in live streaming dal 6 maggio all’11 giugno 2025.

 

 


Condividi: