Ieri, 2 marzo 2025, è entrata in vigore la Legge 28 febbraio 2025, n. 20 che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2025.

Di seguito si riportano le principali misure in materia ambientale introdotte dal decreto dopo la sua conversione in legge.

In particolare, si segnala l’art. 2 che introduce misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche. Nello specifico, con lo scopo di porre fine alla grave crisi idrica nel territorio della Regione Siciliana, si attribuisce al Commissario straordinario per il contrasto alla crisi idrica il potere di intervenire, in via d’urgenza, per la realizzazione di impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela.

L’art. 2-bis introduce misure urgenti per fronteggiare situazioni di rischio idrogeologico, riconoscendo un diritto di prelazione a favore dei soggetti che dimostrino di aver realizzato, con proprie risorse economiche, rilevanti opere di pubblico interesse dirette alla mitigazione del rischio idrogeologico su immobili di proprietà dello Stato che l’Agenzia del Demanio intende alienare, favorendo lo sviluppo e la valorizzazione del territorio.

Mentre l’art. 2-quater prevede che per la definizione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale relativi all’area marino-costiera del sito di Bagnoli si applica la procedura di analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica, secondo criteri e metodi scientifici definiti in ambito nazionale e internazionale, basata anche sull’individuazione dei valori di fondo dei sedimenti. Per lo svolgimento di tali attività, il Commissario straordinario si avvale dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell’Istituto superiore di sanità (ISS).

In ambito energetico, si segnala l’art. 8 (“Misure urgenti per l’attuazione della riforma numero 4 del capitolo Repower del PNRR“) che reca norme finalizzate allo sviluppo dei contratti di compravendita a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili. Nello specifico, si demanda a un decreto interministeriale il compito di definire le modalità e le condizioni in base alle quali il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) assumerà il ruolo di garante di ultima istanza per la gestione dei rischi di inadempimento di controparte nei contratti in questione, nonché le modalità di funzionamento del meccanismo, incluse le procedure operative per l’utilizzo delle risorse destinate alla garanzia anche al fine del rispetto del limite di spesa. Tale limite di spesa è fissato in 45 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste relative ai medesimi anni delle quote di emissione di anidride carbonica, destinata al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

 


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