Entrerà in vigore il 26 dicembre 2024 il Regolamento (UE) 2024/3234 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2023/1115 per quanto riguarda le disposizioni relative alla data di applicazione, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di oggi, 23 dicembre 2024.

Si ricorda che il regolamento (UE) 2023/1115 (c.d. Regolamento sulla deforestazione) è stato adottato per ridurre la deforestazione e il degrado forestale. Esso stabilisce norme relative all’immissione e alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione nonché all’esportazione dall’Unione di prodotti interessati, elencati nel suo allegato I, che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate, vale a dire bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno. In particolare, mira a garantire che tali materie prime e prodotti interessati siano immessi o messi a disposizione sul mercato dell’Unione o esportati solo se sono a deforestazione zero, sono stati prodotti conformemente alla legislazione pertinente del paese di produzione e sono oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza.

Per effetto del nuovo regolamento, che sarà direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, il termine a partire dal quale dovranno applicarsi le disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 che stabiliscono gli obblighi per gli operatori, i commercianti e le autorità competenti, originariamente fissato al 30 dicembre 2024, è posticipato di 12 mesi. Di conseguenza, il suddetto termine inizierà a decorrere dal 30 dicembre 2025 e per le microimprese o le piccole imprese dal 30 dicembre 2026.

Inoltre, sempre in luogo dell’originario termine del 30 dicembre 2024, la Commissione europea dovrà classificare i paesi o parti di essi che presentano un basso o alto rischio ai sensi dell’art. 29 del regolamento (CE) 2023/1115 entro il 30 giugno 2025.

Il rinvio è volto a consentire ai paesi terzi, agli Stati membri, agli operatori e ai commercianti di essere pienamente preparati e di istituire i necessari sistemi di dovuta diligenza per tutte le materie prime e tutti i prodotti interessati, in modo da essere in grado di adempiere pienamente ai loro obblighi.

 


Condividi: