Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con la risposta all’interpello n. 121740 del 26 giugno 2025, ha fornito chiarimenti sull’utilizzo, per la produzione di biogas, di taluni prodotti solidi e liquidi definiti End of Waste ai sensi dell’art. 184-ter del d.lgs. n. 152 del 2006.

In particolare, l’istante chiedeva “se l’impiego della biomassa solida e liquida qualificata come end of waste per la produzione di biogas, autorizzata ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 e conforme alla norma UNI 11922:2023, all’interno del biodigestore, insieme ai materiali previsti dal d.m. 5046/2016, possa determinare la perdita della qualifica di sottoprodotto del digestato agroindustriale, anche nel caso in cui quest’ultimo rispetti le condizioni stabilite dall’art. 184-bis del medesimo decreto“.

Nel riscontro, il Ministero ha precisato che il decreto ministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016, nel rispetto di quanto indicato dall’art. 184-bis del d.lgs. 152 del 2006, all’articolo 22 stabilisce le condizioni da rispettare affinché il digestato prodotto da impianti aziendali ed interaziendali alimentati esclusivamente con i materiali e le sostanze elencate al comma 1 del medesimo articolo 22 e destinato ad utilizzazione agronomica, nel rispetto delle specifiche disposizioni pure riportate nell’articolato del citato decreto ministeriale n. 5046, è considerato sottoprodotto.

In coerenza con l’articolo 184-bis del d.lgs. 152 del 2006, il successivo articolo 24 del decreto ministeriale n. 5046 chiarisce, altresì, che il digestato può essere qualificato come sottoprodotto e non rifiuto se il produttore dimostra che sono rispettate le condizioni elencate dalle lettere da a) a d) del medesimo articolo.

In merito al quesito, rileva quanto contenuto alla lettera a) delle condizioni di cui all’articolo 24 del decreto ministeriale n. 504, ovvero che “il digestato è originato da impianti di digestione anaerobica autorizzati secondo la normativa vigente, alimentati esclusivamente con materiali e sostanze di cui all’art. 22, comma 1” tra cui, tuttavia, non risulta essere ricompresa la “biomassa ottenuta dal trattamento finalizzato al recupero di rifiuti organici agricoli, alimentari ed agroalimentari” descritta nell’istanza.

Il Ministero ha dunque concluso che il digestato, prodotto ed ottenuto con l’impiego delle matrici descritte nell’istanza, non soddisfa le condizioni stabilite dal Titolo IV del decreto ministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 e, pertanto, non può essere ricondotto alla relativa disciplina di utilizzo per finalità agronomiche.

 

 

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