Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con la risposta all’interpello n. 19419 del 3 febbraio 2025, ha fornito chiarimenti in ordine all’applicazione del decreto ministeriale 28 marzo 2018, n. 69 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Nello specifico, Confindustria chiedeva di “confermare la legittimità di sommare le quantità relative alle attività di recupero indicate nell’allegato 4 del DM 5 febbraio 1998 riguardanti:
– produzione di manufatti e prodotti per l’edilizia, pari 97.870 t/a;
– produzione di conglomerati bituminosi, pari 50.230 t/a;
– utilizzo dei rifiuti per la formazione di rilevati e sottofondi stradali, pari a 85.000 t/a
per un complessivo di 233.100 ton/a, considerando che si tratta comunque di prodotti da costruzione disciplinati anche dal Regolamento N. 305/2011 UE del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, che definisce all’art 2. punto 3 come «opere di costruzione» anche le opere di ingegneria civile, quali la costruzione di strade compresi i rilevati e sottofondi stradali”.

Nel riscontro il Ministero ha precisato quanto segue:

il comma 1 dell’articolo 7 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 dispone che “La quantità massima impiegabile di rifiuti non pericolosi è individuata nell’allegato 4 al presente decreto in relazione alle diverse attività di recupero ammesse a procedura semplificata”.

Pertanto, la quantità massima impiegabile è specificamente individuata per ogni diversa attività di recupero ammessa, come puntualmente riportato all’allegato 4.

Inoltre, l’articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, dispone che “La quantità massima dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso l’impianto di recupero coincide con la quantità massima recuperabile individuata nell’allegato 4 per l’attività di recupero svolta nell’impianto stesso. In ogni caso, la quantità dei rifiuti contemporaneamente messa in riserva presso ciascun impianto o stabilimento non può eccedere il 70% della quantità di rifiuti individuata all’allegato 4”.

Non appare dunque possibile sommare le quantità massime di rifiuti indicate all’allegato 4 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 per lo svolgimento di una singola attività di recupero.


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