Entrerà in vigore il 25 marzo 2025 il Regolamento delegato (UE) 2025/452 della Commissione, del 19 dicembre 2024, recante rettifica del regolamento delegato (UE) 2021/642 della Commissione che modifica l’allegato III del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate informazioni da indicare sull’etichetta dei prodotti biologici.

Il regolamento delegato (UE) 2021/642 sostituisce l’allegato III, punto 2.1, del regolamento (UE) 2018/848.

Con la rettifica operata dal nuovo regolamento delegato (UE) 2025/452 viene soppresso l’ultimo paragrafo del punto 2.1.3 del suddetto allegato facente riferimento alle informazioni di cui ai precedenti punti 2.1.1 e 2.1.2, che stabiliscono norme concernenti l’imballaggio e il trasporto dei prodotti biologici e in conversione e le indicazioni supplementari per i mangimi composti autorizzati nella produzione biologica.

Tale paragrafo, come si legge nel considerando n. 1, introducendo un obbligo relativo alla presentazione delle informazioni di cui ai punti 2.1.1 e 2.1.2, non avrebbe dovuto essere incluso nel punto 2.1.3, che riguarda solo le indicazioni supplementari per la miscela di sementi di piante foraggere. Pertanto, a seguito della rettifica diviene un punto a sé stante:

«2.1.4. Le informazioni di cui ai punti 2.1.1 e 2.1.2 possono figurare unicamente in un documento di accompagnamento, purché quest’ultimo sia inequivocabilmente correlato all’imballaggio, al contenitore o al mezzo di trasporto del prodotto. Il documento di accompagnamento contiene informazioni sul fornitore o sul trasportatore.».

 

 


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