Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di oggi, 19 giugno 2025, il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1192 della Commissione, del 18 giugno 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 per quanto riguarda determinati aspetti della verifica dei dati e dell’accreditamento dei verificatori.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 stabilisce disposizioni per la verifica delle comunicazioni trasmesse a norma della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione (c.d. Emission trading system) e per l’accreditamento e la supervisione dei verificatori.

Il regolamento fissa altresì, fatto salvo il regolamento (CE) n. 765/2008, le disposizioni per il riconoscimento reciproco dei verificatori e per la valutazione inter pares degli organismi nazionali di accreditamento ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 2003/87/CE.

Il provvedimento si applica alla verifica, effettuata a decorrere dal 1° gennaio 2019, delle emissioni di gas a effetto serra e dei dati relativi alle tonnellate-chilometro comunicati a norma dell’articolo 14 della direttiva 2003/87/CE, nonché alla verifica dei dati pertinenti per l’aggiornamento dei parametri di riferimento ex ante e per la determinazione dell’assegnazione gratuita agli impianti.

Il nuovo regolamento di esecuzione (UE) 2025/1192 entrerà in vigore il 22 giugno 2025. Le disposizioni di cui all’articolo 1, punto 11, lettere c), d) ed e), punto 19, lettera b), punto iii), e punto 29 si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2025 alla verifica delle emissioni generate dal 1° gennaio 2024.

 

 

Master Esperto Ambientale settembre 2025

 

 


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