18/03/2025
Fanghi da depurazione
Quando il processo di trattamento è completo?
fanghi di depurazione RifiutiIl Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1064 del 10 febbraio 2025, si è soffermato sulla portata normativa dell’art. 110 del D.L.vo 152/06, con particolare riguardo al c. 3 che deroga alla regola generale del c. 1, purché “i materiali” derivino da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane nei quali il completamento del trattamento medesimo non è tecnicamente o economicamente realizzabile. Ma il punto controverso è comprendere se i fanghi il cui processo di trattamento non sia ancora completato presso altri impianti di trattamento di acque reflue urbane possano rientrare tra “i materiali” che l’art. 110, comma 3, lett. c), considera idonei ad essere conferiti in altri impianti idonei a trattarli.
Rilevante nella ricostruzione del quadro normativo è l’art. 127 (Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue), secondo cui “i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e comunque solo alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell’impianto di depurazione”. In definitiva, la ratio della deroga è consentire il trattamento dei materiali in altro impianto idoneo a riceverli qualora negli impianti di provenienza non sia possibile completare il processo produttivo: la norma usa evidentemente l’espressione materiali e non rifiuti proprio perché se il materiale non ha completato il suo processo di trattamento e viene trasferito in altro impianto non può essere considerato ancora rifiuto in senso stretto, ai sensi dell’art. 127 citato.