03/06/2025
Gestione delle acque emunte nei siti di bonifica
Le precisazioni del MASE
acque BonificheIl Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con la risposta all’interpello n. 98956 del 23 maggio 2025, ha fornito chiarimenti in merito all’interpretazione dell’articolo 243, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
L’art. 243 disciplina la gestione delle acque sotterranee emunte nell’ambito degli interventi di cui al Titolo V, Parte quarta, del D.Lgs. n. 152 del 2006.
In particolate, il comma 3 prevede che lo scarico delle acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo.
Come evidenziato dal Ministero, per quanto concerne l’individuazione dell’impianto di trattamento da utilizzare per la decontaminazione delle acque di falda, che deve essere tecnicamente idoneo a garantire un’effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo ricettore (comma 6), la disposizione in esame offre una duplice possibilità:
a) “presso un apposito impianto di trattamento delle acque di falda”; oppure
b) “presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti e in esercizio in loco, che risultino tecnicamente idonei”.
L’opzione sub a) si sostanzia nell’utilizzo di un impianto dedicato al trattamento delle acque di falda, che deve essere autorizzato ai sensi dell’art. 242, comma 7 (che fa espresso riferimento anche allo scarico delle acque emunte dalle falde), D.Lgs. n. 152/2006, e, per i siti di interesse nazionale, ai sensi dell’art. 252, comma 6 del medesimo decreto legislativo.
L’opzione sub b), consente, invece, di utilizzare un impianto di trattamento delle acque reflue industriali esistente e in esercizio, quindi, non dedicato al trattamento delle acque emunte e avente un proprio autonomo regime giuridico.
L’interpretazione letterale e sistematica dell’art. 243, sottolinea il Ministero, non consente di ritenere che gli impianti di trattamento delle acque emunte debbano necessariamente essere realizzati all’interno dei siti oggetto di bonifica.
In presenza di un idoneo impianto di trattamento delle acque reflue industriali esterno al sito di bonifica, collegabile tramite un sistema stabile di collettamento (art. 242, comma 4), la costruzione ex novo di un impianto dedicato nel sito di bonifica potrebbe, in concreto, rilevarsi in contrasto con il principio che impone di applicare le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili.