25/03/2025
Impianti di interesse strategico: convertito il decreto ex Ilva
In vigore la Legge 20 marzo 2025, n. 31
AIA BonificheEntra in vigore oggi, 25 marzo 2025, la Legge 20 marzo 2025, n. 31 che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA.
In sede di conversione, sono state inserite nel provvedimento le disposizioni di cui al decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5, recante misure urgenti per il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico, che è stato così abrogato, con salvezza degli effetti già prodottisi.
Secondo quanto stabilito dal decreto, come convertito in legge, l’amministrazione straordinaria di Ilva s.p.a. può incrementare le risorse da trasferire all’amministrazione straordinaria della società Acciaierie d’Italia s.p.a. fino a 400 milioni di euro, a valere sulle risorse rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da Ilva in a.s. versate in apposito patrimonio destinato.
È inoltre istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy un fondo con una dotazione di 68 milioni di euro per l’anno 2027 e 12 milioni di euro per l’anno 2028 per gli interventi di ripristino e di bonifica ambientale da realizzare nell’area del sito di interesse nazionale (SIN) di Taranto.
Viene infine modificata la disciplina sulla valutazione del danno sanitario per gli stabilimenti riconosciuti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di interesse strategico nazionale, stabilimenti nell’ambito dei quali, per specifica disposizione legislativa, sono ricompresi quelli siderurgici dell’ex Gruppo Ilva. In particolare, è previsto che il gestore dello stabilimento fornisca, nell’ambito della procedura di riesame dell’AIA, il rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) relativo allo scenario emissivo connesso all’assetto impiantistico e produttivo, e che, nelle more dell’emanazione del primo decreto ministeriale di aggiornamento dei criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di VDS , il gestore predisponga, in luogo del rapporto di VDS, uno studio di valutazione di impatto sanitario (VIS).