13/12/2024
In Gazzetta il Testo Unico sulle Rinnovabili
Dal 30 dicembre in vigore il D.Lgs. 190/2024
Energia energia rinnovabile FEREntrerà in vigore il 30 dicembre 2024 il Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 recante “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 2024.
Il decreto definisce i regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi impianti.
Le regioni e gli enti locali avranno centottanta giorni di tempo dall’entrata in vigore del provvedimento per adeguarsi ai principi stabiliti dal decreto.
Il decreto individua i seguenti tre regimi amministrativi:
– attività libera;
– procedura abilitativa semplificata;
– autorizzazione unica.
Gli allegati A, B e C al decreto individuano gli interventi realizzabili, rispettivamente, secondo il regime dell’attività libera, della procedura abilitativa semplificata e dell’autorizzazione unica.
Nello specifico, l’attività libera non richiede dichiarazioni o atti di assenso. Nel caso in cui gli interventi riguardino aree sottoposte a vincolo paesaggistico, la realizzazione degli stessi sarà consentita previo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, che dovrà esprimersi entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza di autorizzazione. Per gli interventi che prevedono l’occupazione di suolo non ancora antropizzato, il decreto prevede che il proponente corrisponda una cauzione a garanzia dell’esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di ripristino mediante la presentazione al Comune o Comuni territorialmente competenti di una garanzia bancaria o assicurativa.
La procedura abilitativa semplificata (PAS) riguarda progetti che non sono assoggettati a valutazioni ambientali. Il ricorso alla PAS è precluso al proponente nel caso in cui lo stesso non abbia la disponibilità delle superfici per l’installazione dell’impianto o in assenza della compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, nonché in caso di contrarietà agli strumenti urbanistici adottati. Qualora non venga comunicato al soggetto proponente un espresso provvedimento di diniego entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del progetto, il titolo abilitativo si intenderà perfezionato senza prescrizioni. Inoltre, il titolo abilitativo decadrà in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi entro un anno dal perfezionamento della procedura e di mancata conclusione dei lavori entro tre anni dall’avvio della realizzazione degli interventi. Per la realizzazione della parte non ultimata dell’intervento occorrerà una nuova PAS.
Per gli interventi in regime di autorizzazione unica, l’istanza andrà presentata alla Regione per impianti sotto i 300 megawatt e oltre tale soglia al MASE che è inoltre l’unica autorità competente per gli impianti off-shore. Secondo quanto previsto dal decreto, le Regioni potranno continuare a fare ricorso al procedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) per i progetti sottoposti a VIA di competenza regionale. La scelta del PAUR comporterà in ogni caso il rispetto di un termine complessivo di due anni per il rilascio di tutti i titoli che consentono la realizzazione dei progetti.
Il decreto introduce inoltre la disciplina delle “zone di accelerazione”, ossia aree particolarmente appropriate allo sviluppo di progetti da FER, individuate con atti di pianificazione sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica, a cura delle Regioni in caso della terraferma e con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta MASE e di concerto con il MIT, per gli impianti off-shore. Il progetto collocato in queste zone beneficerà di misure di semplificazione avanzata, tra cui l’esenzione dalla VIA, nel caso in cui il proponente attui misure di mitigazione dell’impatto ambientale eventualmente prescritte dalla VAS.