30/05/2025
Limiti concentrazione soglia di contaminazione
I chiarimenti del MASE
BonificheIl Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con la risposta all’interpello n. 71143 del 14 aprile 2025, ha fornito una serie di chiarimenti in merito all’applicazione dei limiti concentrazione soglia di contaminazione di cui alla Tabella 1 dell’Allegato 5, Parte IV, Titolo V del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152.
In particolare, il Ministero ha precisato che, come confermato dal Consiglio di Stato (sentenza 24 gennaio 2022, n. 439), al fine di determinare i valori di attenzione e, quindi, individuare quale sia la colonna della Tabella 1 dell’allegato 5 del Titolo V della Parte IV del D.lgs. n. 152 del 2006 (colonna A per i siti destinati a usi “Verde Pubblico, Privato e Residenziale” o colonna B per i siti destinati a usi “Commerciale e Industriale”) cui fare riferimento, occorre stabilire quale sia l’uso effettivo del sito.
Il Ministero ha inoltre chiarito che, come indicato dall’art. 4-ter, comma 7, del D.lgs. n. 181/2023, per le aree dei siti oggetto di bonifica interessate dalla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, si applicano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna B della tabella 1 del sopraccitato allegato V.
Vanno invece osservati i limiti della colonna A nel caso in cui su una particella destinata urbanisticamente a servizi di rete e infrastrutture sia stata rilasciata concessione edilizia per la realizzazione di un fabbricato ad uso commerciale e sullo stesso fabbricato insiste un servizio di accoglienza residenziale.
Quanto alle infrastrutture stradali, spesso interessate dalla presenza di inquinanti derivanti dalla deposizione atmosferica di tempo asciutto, dal traffico veicolare, da rifiuti organici e dalla vegetazione, il Ministero ritiene ragionevole applicare i limiti di colonna B, non sussistendo i presupposti per imporre il rispetto delle più cautelative soglie di colonna A.
Per quanto riguarda i corpi idrici superficiali e i relativi sedimenti, il Ministero ha evidenziato che, pur non essendo questi considerati come matrici ambientali ai fini della normativa sulle bonifiche (essi, infatti, non sono ricompresi nella definizione di “sito” ai sensi dell’art 240 , comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 152/2006), i siti di bonifica di interesse nazionale sono soggetti ad una disciplina speciale che riconduce i corpi idrici superficiali e i relativi sedimenti al concetto di “sito” (art. 252, comma 3, d.lgs. n. 152/2006).
Rispetto alle attività di approntamento per il campionamento, il Ministero ha sottolineato che esse rientrano a pieno titolo nel supporto tecnico dell’ARPA e, pertanto, sono assoggettate all’avvalimento previsto dal comma 4-bis dell’art. 244 del D.Lgs. 152 del 2006.
Da ultimo, quanto alle attività volte alla determinazione dei valori di fondo, incluse le attività di approntamento per l’esecuzione di sondaggi e analisi, il Ministero ha affermato che esse sono a carico del privato se chieste da quest’ultimo; ove le stesse attività siano state assunte per iniziativa del pubblico, i relativi costi rimarranno a carico del medesimo soggetto pubblico. Le spese sostenute dall’Amministrazione potranno, comunque, essere poste a carico del responsabile della potenziale contaminazione o, in mancanza di questo, potranno essere richieste al proprietario nel rispetto di quanto previsto dall’art. 253 del D.Lgs. n. 152 del 2006.