12/05/2025
Movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi
Posizione UE su emendamenti della Convenzione di Basilea
Rifiuti trasporto transfrontalieroSulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di oggi, 12 maggio 2025, è stata pubblicata la Decisione (UE) 2025/869 del Consiglio, del 14 aprile 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea alla diciassettesima conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento riguardo ad alcuni emendamenti della convenzione e dei relativi allegati.
ln particolare, la Federazione russa ha presentato una proposta intesa a fissare a 90 giorni il termine entro il quale lo Stato di importazione deve rispondere a chi notifica una spedizione di rifiuti.
Inoltre, a nome dell’Unione è stata presentata una proposta di emendamento dell’allegato IV e di alcune voci degli allegati II e IX della convenzione avente lo scopo, tra l’altro, di modificare e chiarire la descrizione delle operazioni di smaltimento elencate nell’allegato IV della convenzione.
Per quanto riguarda gli emendamenti dell’articolo 6, paragrafo 2, della convenzione proposti dalla Federazione russa, l’Unione non sostiene tali emendamenti ma sostiene le iniziative volte a migliorare il funzionamento della procedura di «previo assenso informato», purché siano in linea con le politiche e gli obiettivi generali dell’Unione e che non richiedano un emendamento della convenzione.
Per quanto riguarda la proposta di emendamento dell’allegato IV e di alcune voci degli allegati II e IX, l’Unione continua a sostenere l’adozione. Se necessario per ottenere il consenso su un emendamento dell’allegato IV, l’Unione potrebbe dar prova di flessibilità e accettare di discostarsi dalla sua proposta, purché l’emendamento contribuisca ad aumentare la chiarezza giuridica dell’allegato e all’attuazione dei meccanismi di controllo della convenzione e non pregiudichi il diritto dell’Unione concernente la gestione e spedizione dei rifiuti.