Dopo la conferma, da parte del Parlamento Europeo, dell’accordo provvisorio raggiunto con il Consiglio sull’efficienza energetica, le energie rinnovabili e la governance dell’Unione dell’energia (v. Energia pulita, i nuovi obiettivi UE: Parlamento UE approva obiettivi di efficienza energetica), si trattava di attendere l’adozione formale dell’accordo da parte del Consiglio e la pubblicazione delle nuove norme sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE. Finalmente, il Pacchetto Energia Pulita è legge.

Precisamente, si tratta di tre nuovi provvedimenti, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale L-328 del 21 dicembre 2018 e tutti in vigore dal 24 dicembre 2018:

Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima (che modifica una serie di direttive)

Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, da recepire entro il 30 giugno 2021

Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, per la quale il recepimento è fissato al 25 giugno 2020.

 

Il regolamento 2018/1999 istituisce, in particolare, un meccanismo di governance finalizzato alla realizzazione degli obiettivi comunitari sulle emissioni dei gas a effetto serra (conformemente all’accordo di Parigi) e “per il primo decennio compreso tra il 2021 e il 2030, i traguardi dell’Unione per il 2030 in materia di energia e di clima“, ad incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri, ad assicurare la tempestività, la trasparenza, l’accuratezza, la coerenza, la comparabilità e la completezza delle informazioni ed a garantire una maggiore certezza normativa. Il Capo II è, infatti, dedicato ai Piani nazionali integrati per l’energia e il clima, mentre il Capo III si occupa delle Strategie a lungo termine, il Capo VI disciplina, invece, i regimi comunitari e nazionali sulle emissioni dei gas a effetto serra e sull’assorbimento dai pozzi.

La Direttiva (UE) 2018/2001 definisce, nel quadro comune per la promozione dell’energia da fonti rinnovabili, l’obiettivo vincolante per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia dell’UE nel 2030. Non mancano disposizioni sul sostegno finanziario per l’energia elettrica da fonti rinnovabili, sull’autoconsumo di tale energia elettrica, sull’uso di energia da fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e raffrescamento e nel settore dei trasporti, nonché criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa.

Da ultimo, la Direttiva (UE) 2018/2002 interviene, invece, sulla Direttiva 2012/27/UE, sull’efficienza energetica, precisando che “in considerazione del quadro per il clima e l’energia per il 2030, l’obbligo di risparmio energetico stabilito dalla direttiva 2012/27/UE dovrebbe essere esteso oltre il 2020“. La nuova direttiva modifica una serie di disposizioni della direttiva del 2012 e vi introduce, in particolare, gli articoli 10-bis, “Informazioni di fatturazione e consumo per il riscaldamento, il raffreddamento e l’acqua calda per uso domestico“, e 11-bis “Costi dell’accesso alle informazioni di misurazione, fatturazione e consumo per il riscaldamento, il raffreddamento e l’acqua calda per uso domestico“.


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