Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con nota prot. n. 7310 del 16 gennaio 2025, ha risposto all’interpello formulato da Confindustria che poneva i seguenti quesiti per chiarire gli obblighi incombenti in capo all’impresa che importa batterie per esclusivo utilizzo proprio:

Quesito n. 1 relativo alla qualifica di utilizzatore finale o di produttore per l’impresa che importa batterie per utilizzo proprio, senza la successiva fornitura a soggetti terzi.

Quesito n. 2 sull’obbligo dell’impresa che importa batterie per utilizzo proprio e sull’obbligo di accertamento dell’iscrizione del fornitore estero al Registro nazionale pile e accumulatori.

Quesito n. 3 sui nuovi obblighi introdotti dal Regolamento (UE) 2023/1542 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie per l’impresa che importa tali prodotti da Stati extra-UE per utilizzo proprio.

Con riferimento al quesito n. 1 il Ministero ha chiarito che l’utilizzo proprio, senza la successiva fornitura a soggetti terzi, di pile o accumulatori importato o messo a disposizione da un fornitore estero, configura l’impresa importatrice come “utilizzatore finale” di cui all’articolo 3, punto 21) del Regolamento (UE) 2019/1020 e il fornitore estero come produttore.

Con riferimento al quesito n. 2 il Ministero ha precisato che l’impresa importatrice, in quanto “utilizzatore finale”, non è tenuta all’accertamento del rispetto delle disposizioni del D.lgs. n. 188 del 2008 (attuativo della Direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti) da parte del proprio fornitore e, dunque, all’accertamento della sua iscrizione al registro nazionale pile e accumulatori, fermo restando il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 188 del 2008 a carico del produttore, anche estero attraverso il proprio rappresentante.

Infine, con riferimento al quesito n. 3, il Ministero ha evidenziato che la qualifica di utilizzatore finale per l’impresa importatrice permane anche a seguito del combinato disposto delle definizioni di produttore, di importatore e di immissione sul mercato, così come indicate nel Regolamento (UE) 2023/1542. Pertanto, l’impresa che importa batterie da Stati extraUE per utilizzo proprio è esclusa, in quanto “utilizzatore finale”, dagli obblighi relativi alla messa in servizio e alla messa a disposizione sul mercato previsti al Capo VI del Regolamento (UE) 2023/1542 per gli operatori economici.

 


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