Già dal 15 dicembre scorso sono attivi i servizi per l’iscrizione al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti) che permetterà la tracciabilità dei rifiuti attraverso un modello di gestione digitale, mentre da giovedì 13 febbraio 2025 scatterà l’utilizzo obbligatorio dei nuovi modelli di formulario identificativo dei rifiuti e di registro cronologico di carico e scarico di cui al D.M. n. 59/2023. Da tale data, tutti gli operatori, a prescindere dall’obbligo o meno di iscriversi al RENTRI, dovranno utilizzare i nuovi modelli; pertanto, saranno abrogati i decreti n. 145/1998 e n. 148/1998 sui formulari e registri.

Il 13 febbraio 2025 è anche il termine di iscrizione per il primo gruppo di soggetti obbligati, ossia impianti di trattamento rifiuti, trasportatori e intermediari di rifiuti, consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, fumi e acque con più di 50 dipendenti e associazioni imprenditoriali.

Il secondo gruppo di obbligati all’iscrizione comprende enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti che dovranno iscriversi a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025.

Infine, il terzo gruppo comprende tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi per i quali l’iscrizione è prevista dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026.

Il funzionamento del RENTRI risponde a diverse necessità, fra cui consentire il monitoraggio e il controllo della movimentazione dei rifiuti, avvalendosi di strumenti tecnologici innovativi volti alla dematerializzazione dei documenti legati alla gestione dei rifiuti (FIR e registro) in un’ottica di semplificazione degli adempimenti per tutti gli operatori.

Tuttavia, il passaggio dai vecchi ai nuovi modelli di registro e formulario non sarà semplice, soprattutto perché si avranno velocità differenziate fra la loro tenuta digitale e cartacea.

Il primo gruppo di soggetti obbligati, infatti, dovrà tenere fin da subito il nuovo registro in formato digitale e dovrà usare il nuovo formulario in formato cartaceo ma vidimato digitalmente dal portale RENTRI [ciò è già possibile dal 23 gennaio 2025].

Il secondo e terzo gruppo dovranno invece usare il nuovo modello di registro dal 13 febbraio 2025, però cartaceo e vidimato fisicamente presso le Camere di Commercio [dal 4 novembre 2024 è già possibile scaricare il nuovo format di registro da stampare e portare in Camera di Commercio per la vidimazione] . La tenuta dello stesso diventerà digitale solo dal momento in cui si iscriveranno al RENTRI.

Quanto al formulario, sia per i soggetti obbligati che per i non obbligati all’iscrizione al RENRI, dal 13 febbraio 2025 sarà cartaceo ma vidimato digitalmente dal portale RENTRI. Solo per i soggetti iscritti diventerà totalmente digitale solo dal 13 febbraio 2026.

A pochissimi giorni dal via tuttavia persistono ancora i problemi segnalati da tempo a cui non sono state ancora fornite una risposte chiare e univoche: quali sono le responsabilità dell’incaricato RENTRI? Perché nel D.M. 59/2023 non è stata inserita la definizione di “incaricato”? Le imprese che trasportano i propri rifiuti si devono iscrivere? Ed ancora, perché le istruzioni ufficiali di compilazione in molti punti non sono allineate con le norme di riferimento?

Questi, come molti altri, sono solo alcuni di molti punti critici che dovranno essere risolti tempestivamente per non mandare (ulteriormente) in tilt, ancor prima che parta, il nuovo sistema di tracciabilità…


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