05/05/2025
Requisiti del responsabile tecnico per l'iscrizione all'Albo
I chiarimenti del MASE
Albo gestori ambientali Rifiuti RTGRIl Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con la risposta all’interpello n. 78183 del 24 aprile 2025, ha fornito chiarimenti sulla possibilità del legale rappresentante, per le imprese di cui all’articolo 212 del D.lgs. n. 152/2006, che abbia svolto tale ruolo per almeno tre anni consecutivi, di poter assumere il ruolo di responsabile tecnico per tutte le categorie di iscrizioni all’Albo, senza necessità di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento e solo per la medesima impresa, rispetto a quanto previsto dal D.M. n. 120/2014.
In particolare, il Ministero ha chiarito che l’eccezione prevista dall’articolo 212, comma 16-bis, del D.lgs. 152/2006 si applica esclusivamente alla verifica di idoneità iniziale e a quelle per l’aggiornamento previste dalla lettera c), comma 4, dell’articolo 12 del D.M. n. 120/2014. Di conseguenza, per ricoprire il ruolo di responsabile tecnico, il legale rappresentante deve comunque possedere i requisiti indicati alle lettere a) e b) del medesimo comma.
Quanto al requisito dei tre anni consecutivi come legale rappresentante, il Ministero ha precisato che, pur non essendo specificato dall’articolo 212, comma 16-bis, del D.lgs. n. 152/2006 in quale periodo debba essere maturato tale requisito, esso deve riferirsi a un periodo in cui l’impresa sia iscritta all’Albo e svolga le attività indicate dall’articolo 8 del D.M. n. 120/2014.
Da ultimo, il Ministero ha sottolineato che la deroga di cui all’art. 212, comma 16-bis, del D.lgs. 152/2006 si applica esclusivamente durante la vigenza della carica e decade automaticamente con la cessazione del rapporto di rappresentanza.