23/12/2024
Rifiuti: quale natura ha l'attività di campionamento?
La recente pronuncia della Cassazione
Analisi e campionamenti RifiutiLa Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 44033 del 3 dicembre 2024, si è pronunciata sulla natura dell’attività di campionamento dei rifiuti.
La Suprema Corte si è soffermata in particolare sulla distinzione tra «rilievi» e «accertamenti tecnici». evidenziando come l’articolo 359 cod. proc. pen. (rubricato «Consulenti tecnici del pubblico ministero») si riferisca ad entrambi i tipi di operazioni, laddove l’articolo 360 (rubricato «Accertamenti tecnici non ripetibili») si riferisce solo ai secondi, con conseguente esclusione, quanto ai «rilievi», del diritto al previo avviso all’indagato, che può partecipare alle operazioni solo «ove presente».
La Corte ha chiarito che con il termine «rilievi» si intende un’attività di mera osservazione, individuazione ed acquisizione di dati materiali, mentre gli «accertamenti» comportano un’opera di studio critico, di elaborazione valutativa, ovvero di giudizio di quegli stessi dati o di valutazioni critiche su basi tecnico-scientifiche.
La giurisprudenza, anche Costituzionale, ha nel tempo assimilato il concetto di «prelievo» a quello di «rilievo», essendo entrambi mezzi volti all’apprensione di un dato materiale, una cosa, un campione, di essa rappresentativo.
Lo stesso Giudice delle leggi ha evidenziato che, anche operazioni di rilievo o prelievo, e in generale di repertazione, possano richiedere, «in casi particolari, valutazioni e scelte circa il procedimento da adottare, oltre che non comuni competenze e abilità tecniche per eseguirlo, e in questo caso, ma solo in questo, può ritenersi che quell’atto di indagine costituisca a sua volta oggetto di un accertamento tecnico, prodromico rispetto all’atto da eseguire poi sul reperto prelevato».
Non a caso, accorta dottrina parla, in proposito degli accertamenti tecnici, di categoria «liquida», proprio a sottolineare la natura «mobile» dei relativi confini.
Quanto all’attività di campionamento dei rifiuti, la Cassazione ha sottolineato come non sia imposto l’uso di particolari metodologie e che la scelta sul metodo da utilizzare per il campionamento è questione di fatto, in mancanza di una normativa generale vincolante sul punto.
Pertanto, ha concluso la Corte, non può attribuirsi all’attività di campionamento dei rifiuti la «natura» di accertamento tecnico ex se, essendo al contrario rimessa al giudice del fatto la valutazione (incensurabile in sede di legittimità ove non connotata da manifesta illogicità o contraddittorietà, e comunque ove tale censura non venga tempestivamente dedotta da chi vi abbia interesse) in ordine al quantum di competenza e difficoltà tecnica richiesto per l’effettuazione delle operazioni di prelievo, al fine di valutare la necessità di attivare la procedura garantita di cui all’articolo 360 cod. proc. pen..