Nel rispetto delle disposizioni che regolano il trasporto di cose, la parte terminale del trasporto su strada può essere effettuata da un’impresa diversa da quella che esegue la parte iniziale, purché le imprese di autotrasporto che intervengono all’interno dello stesso trasporto intermodale siano iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali, e nella stessa categoria d’iscrizione, i codici EER relativi ai rifiuti trasportati siano contemporaneamente presenti nelle iscrizioni di tali imprese, e sempre che tali rifiuti siano accompagnati dal formulario di identificazione di cui al DM 148/98, gestito con le modalità specificate al punto 1, lettera v), della circolare del Ministro dell’Ambiente prot. n. GAB/DEC/812/98 del 4 agosto 1998. Questo è quanto viene riportato nella Circolare dell’Albo nazionale gestori ambientali del 4 dicembre 2017 (Prot. n. 1235/Albo/Pres.). (LM)


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