Interessanti novità in materia di sottoprodotti a livello regionale: infatti, con recenti provvedimenti la Regione Veneto ha pubblicato sul BUR n. 38 del 25 marzo 2025 due documenti di riconoscimento per filiera.
Si tratta del Decreto n. 78 del 7 marzo 2025, che riconosce il sottoprodotto denominato “Rifili, pezzami, ritagli di pelle finita” derivante dalla lavorazione conciaria (in quest’ambito, infatti, è sempre presente una fase di rifilo manuale, con coltello o forbice). Il sottoprodotto di pelle, che risponde ai requisiti dell’art. 184-bis del D.L.vo 152/06, può essere destinato alla produzione di calzature, di pelletteria, di guanti, di oggetti di arredo in pelle, di abbigliamento in pelle o alla riparazione di prodotti in pelle. Il documento individua i trattamenti cui può essere sottoposto il residuo, i requisiti tecnici e ambientali, gli aspetti gestionali nonché la tracciabilità del sottoprodotto.
Per quanto riguarda la seconda filiera riconosciuta, il Decreto n. 79 del 10 marzo 2025 riconosce quali sottoprodotti gli sfridi e i fanghi di segagione derivanti dalla trasformazione del calcare lastrolare denominato “Pietra della Lessinia – Pietra di Prun (Rosa, Bianca)”. I fanghi si differenziano dagli sfridi esclusivamente per granulometria e contenuto d’acqua. Il calcare subisce lavorazioni esclusivamente meccaniche (taglio, spessoramento, levigatura, ecc …) e i limi di segagione una filtropressatura. I sottoprodotti possono essere impiegati in progetti di ricomposizione ambientale delle cave, riqualificazione ambientale per il recupero di aree degradate, rimodellamenti morfologici funzionali alla realizzazione di infrastrutture. Il documento precisa che eventuali trattamenti (come la riduzione volumetrica degli sfridi o l’unione di fanghi e sfridi) possono essere effettuati sia dal produttore che dall’utilizzatore del sottoprodotto. Il tempo di deposito non può superare i 36 mesi, pena la gestione quale rifiuto.

 

 

Sottoprodotti gestione sicura


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