La Corte Costituzionale , con sentenza 232 del 10 ottobre 2014, ha annullato la delibera della giunta regionale veneta 11 febbraio 2013, n. 179 recante Procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo per i quantitativi indicati all’articolo 266, c. 7, del Dlgs 152/2006 (quelli, cioè, la cui produzione non superi i 6.000 metri cubi di materiale).
La Corte, dunque, ha voluto confermare il principio secondo cui le Regioni non sono legittimate a stabilire i criteri qualitativi e quantitativi che specifiche tipologie di rifiuti debbono soddisfare per diventare sottoprodotti.
Per il principio di affidamento e di buona fede non ci saranno conseguenze per coloro che hanno osservato la disciplina che la Regione non era legittimata ad adottare. (AF)


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