18/06/2025
Trasporto di rifiuti da eventi calamitosi
Le precisazioni dell'Albo sulla Legge Quadro 40/2025
Albo gestori ambientali RifiutiCon un comunicato del 17 giugno 2025, l’Albo nazionale gestori ambientali ha precisato che le imprese iscritte in categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani) possono integrare nelle proprie autorizzazioni il codice EER 20.03.99 (rifiuti da eventi calamitosi) ai sensi della Legge 18 marzo 2025, n. 40 – Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità.
La Legge Quadro 40/2025, entrata in vigore il 2 aprile 2025, introduce misure strutturali per la gestione delle emergenze, con particolare riferimento al trattamento dei rifiuti derivanti da eventi calamitosi, definendo in via preventiva le modalità di trattamento e consolidando alcune prassi già adottate in passato attraverso provvedimenti emergenziali “caso per caso”.
In particolare, la legge classifica come rifiuti urbani non pericolosi (codice EER 20.03.99) i rifiuti generati da eventi calamitosi (esclusi quelli contenenti amianto), nonché quelli residuati dalla selezione di materiali contenenti amianto, matrici recuperabili, rifiuti pericolosi, RAEE, pile e accumulatori. Tuttavia, la stessa non introduce deroghe automatiche in merito all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali per il trasporto di tale tipologia di rifiuto, e quindi, anche in contesti emergenziali, sarà necessario ricorrere a ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell’art. 191 del D.lgs. 152/2006.
Pertanto, al fine di anticipare i tempi di risposta operativa in situazioni emergenziali e ridurre la necessità di interventi autorizzativi straordinari, le imprese iscritte in categoria 1, qualora interessate, possono integrare nelle proprie autorizzazioni il codice EER: “20.03.99 – Rifiuto urbano derivante da eventi calamitosi (escluso quello contenente amianto), nonché quello residuato dalla selezione del materiale contenente amianto, delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi, dei RAEE, delle pile e degli accumulatori, di cui alla Legge Quadro n. 40/2025.”
Le imprese potranno presentare, in qualsiasi momento, l’istanza di aggiornamento tramite il portale telematico dell’Albo, accedendo alla propria area riservata e specificando nella relazione tecnica che la richiesta risulta motivata dall’adeguamento alla citata Legge Quadro.