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A.U.A e modifiche dell’attività o dell’impianto

Categoria: AUA
Autorità: TAR Puglia
Data: 02/04/2019
n. 524

Dalla lettura delle disposizione del D.P.R. n. 59/2013, emerge chiaramente come vada comunicata, da parte dei soggetti istanti l’A.U.A., ogni modifica che “possa produrre effetti sull’ambiente” e, dunque, ogni modifica relativa all’utilizzo di sostanze e di cicli di prodotto. Pertanto, ai fini dell’applicabilità della norma, non rileva che la modifica introdotta sia poi ritenuta, a seguito di concreta valutazione espletata dalle Amministrazioni competenti, non influente sull’ambiente, posto che la modifica debba essere comunicata anche solo se potenzialmente idonea a produrre effetti sull’ambiente.

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Ritenuto in fatto   La società T. C. S.r.l., odierna ricorrente, opera da tempo nel campo della produzione di miscele e preparati per concimazione a partire da composti e materiali preparati da terzi e, a tal riguardo, ha ottenuto, con determina n. 156 dell’8 novembre 1999, l’autorizzazione, da parte del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia, alle emissioni in atmosfera per l’impianto di produzione ed insaccamento fertilizzanti sito nel Comune di M., Zona Industriale.   Dopo l’ottenimento di tale atto autorizzativo, la predetta ditta, ai fini che qui rilevano, ha presentato, in data 13 gennaio 2014, allo Sportello Unico…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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