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Le violazioni dell’AIA possono costituire autonome ipotesi di reato?

Categoria: AIA
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 14/11/2018
n. 51480

In tema di autorizzazione integrata ambientale, le diverse condotte di inosservanza delle prescrizioni dell'AIA o di quelle imposte dall'autorità indicate nell'art. 29-quaterdecies, comma terzo, del D.L.vo 152/2006, alle lettere a) e c) costituiscono autonome ipotesi di reato. In particolare, la lettera a) riguarda ogni caso di emissione, secondo la definizione data dall'art. 5, comma 1, lettera i-septies) del decreto citato, in violazione dei valori limite (rilevata durante i controlli previsti nell'autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all'articolo 29-decies, commi 4 e 7 ed a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell'autorizzazione stessa) e, pertanto, anche - e non solo - gli scarichi idrici. La lettera c) riguarda i soli scarichi idrici recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, indipendentemente dal fatto che gli stessi superino valori limite predeterminati.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1.Il Tribunale di Grosseto, con sentenza del 17 novembre 2017 ha affermato la responsabilità penale di S.B.B., condannandolo alla pena dell'ammenda, per il reato di cui all'articolo 29- quaterdecies, comma 3, d.lgs. 152/2006, perché, in qualità di amministratore della "B. E. s.r.l.", non osservava le prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciatagli dalla amministrazione provinciale di Grosseto e, segnatamente, per aver violato la prescrizione di cui al punto 1 del paragrafo 4.3.5.1 dell'Allegato Tecnico dell'AIA, il quale prevede che lo scarico delle acque meteoriche dilavanti di prima pioggia deve rispettare i limiti di emissione in acque…
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