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Riconoscimento della protezione umanitaria: rileva anche il disastro ambientale

Categoria: Ecoreati
Autorità: Cassazione Civile Sez. II
Data: 24/02/2021
n. 5022

Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria prevista dall’art. 19, commi 1 e 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998, il concetto di “nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale” costituisce il limite minimo essenziale al di sotto del quale non è rispettato il diritto individuale alla vita e all’esistenza dignitosa. Detto limite va apprezzato dal giudice di merito non solo con specifico riferimento all’esistenza di una situazione di conflitto armato, ma anche con riguardo a qualsiasi contesto che sia, in concreto, idoneo ad esporre i diritti fondamentali alla vita, alla libertà e all’autodeterminazione dell’individuo al rischio di azzeramento o di riduzione al di sotto della predetta soglia minima, ivi inclusi i casi del disastro ambientale, definito dall’art. 452-quater c.p., del cambiamento climatico e dell’insostenibile sfruttamento delle risorse naturali.

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  Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché il Tribunale non avrebbe considerato la situazione di disastro ambientale esistente nel delta del Niger. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 5 del D. Lgs. n. 286 del 1998 perché il giudice di merito non avrebbe riconosciuto la protezione umanitaria, sulla base dell’esistenza del grave disastro ambientale di cui al primo motivo. Le due censure, che per la loro intima connessione meritano un esame congiunto, sono…
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