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Disastro ambientale e disastro innominato: quale applicazione?

Categoria: Ecoreati
Autorità: Cass. Pen. Sez. I
Data: 31/10/2019
n. 44528

Il legislatore del 2015, introducendo la più dettagliata fattispecie di "disastro ambientale" prevista dall'art. 452-quater del codice penale, non ha inteso abrogare il reato di “disastro innominato” di cui all’art. 434, che si verifica qualora si sia al cospetto di un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi e qualora l'evento provochi un pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone.  

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1.Con sentenza resa in data 18.7.2014, il Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Cremona dichiarava G. E. e B. G. G. colpevoli del reato di cui agli artt. 81 e 434, comma ,d -un, cod. pen., disastro innonimato doloso di natura ambientale, così riqualificate le condotte di cui al capo B) della rubrica (in origine, avvelenamento di acque: art. 439 cod. pen.) e in esso assorbito l'evento di pericolo ambientale di cui al capo A), e G. E. colpevole anche della contravvenzione di cui all'art. 257, comma primo, secondo periodo, e comma secondo, D.L.vo n. 152/06…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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