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Violazione delle prescrizioni AIA in materia di gestione dei rifiuti

Categoria: AIA
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 04/03/2022
n. 7874

Il legislatore, all’interno dell’art. 29-quattuordecies del Dlgs. 152/2006, nel descrivere le condotte attribuibili al soggetto titolare di un’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) distingue tra l’inosservanza di una qualsiasi delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo (relativamente alla quale si applica la sola sanzione amministrativa) e la violazione delle prescrizioni c.d. “qualificate” (penalmente rilevanti), tra le quali rientrano quelle concernenti la gestione dei rifiuti. Tra queste ultime, in particolare, è ricompreso anche l’obbligo di segnalazione delle zone di stoccaggio, in quanto funzionale ad una corretta informazione sulla natura e tipologia dei rifiuti per tutti coloro che entrano in contatto con i medesimi.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1. Con sentenza 31 maggio 2021 il tribunale di (omissis), in composizione monocratica, ha condannato il ricorrente (omissis) alla pena condizionalmente sospesa di 5.000,00 euro di ammenda, riconosciute le attenuanti generiche, per il reato di cui all'art. 29-quattuordecies, co. 3, D. Lgs. n. 152/2006 (TUA), in relazione all'art. 29-decies del medesimo d.lgs., per avere, in qualità di rappresentante legale della società "(omissis) S.r.l.", esercente l'attività di gestione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, violato le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) nr. 03/08 del 2.12.2008, rilasciata dalla Provincia di (omissis).   2. Avverso la sentenza…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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