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Autorizzazione integrata ambientale e principio di precauzione

Categoria: AIA
Autorità: Consiglio di Stato (Sezione Quarta)
Data: 24/02/2025
n. 1564

Le valutazioni sottese al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale e alle relative modifiche implicano il ricorso a nozioni tecnico scientifiche in materia ambientale, connotate da un’ampia discrezionalità in merito ai possibili effetti ambientali o sanitari della modifica proposta, sindacabili dalla giurisdizione amministrativa di legittimità nei soli casi di esiti abnormi o manifestamente illogici. La fase della valutazione del rischio è caratterizzata prevalentemente (anche se non esclusivamente) dalla “scientificità” della valutazione, demandata pertanto ad un organo tecnico, mentre, le successive fasi della gestione del rischio e della decisione si connotano prevalentemente (anche se non esclusivamente) per la loro “politicità” e sono, pertanto, affidate ad un soggetto “ politico” in quanto implicanti decisioni ampiamente discrezionali. Ne consegue, quindi, che anche il solo ragionevole e motivato dubbio di compatibilità del progetto alle condizioni astrattamente idonee all’aggiornamento dell’AIA legittima, in forza del principio di precauzione, l’imposizione da parte della P.A di un nuovo procedimento autorizzatorio.

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Leggi la sentenza

FATTO e DIRITTO 1. – Con il ricorso di primo grado, la società REI s.r.l. ha impugnato la determina dirigenziale n. 1301 del 4 agosto 2023 con cui la Provincia di Lecce, a conclusione della conferenza di servizi avente ad oggetto “riesame ex art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006”, ha disposto “il diniego alla prosecuzione di attività per la discarica monomateriale rca” nei confronti della ricorrente, nonché i presupposti pareri negativi dei Comuni di Galatone e di Nardò e, in via subordinata, il piano regionale di gestione dei rifiuti speciali (d.g.r. n. 1023/2015, punto 16, par. 16.2). 2. – Con…
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