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Inquinamento ambientale e pesca abusiva di coralli

Categoria: Ecoreati
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 11/03/2020
n. 9736

Il reato di inquinamento ambientale, previsto dall'art. 452- bis del codice penale, punisce chi cagiona abusivamente una "compromissione" o un "deterioramento", che siano "significativi" e "misurabili", di uno dei profili in cui si declina il bene "ambiente” e, per la sussistenza del reato, non è richiesta anche l'irreversibilità di tale danno. (Nel caso di specie la Cassazione ha ritenuto l’imputato responsabile ex art. 452-bis c.p. per aver cagionato una compromissione e un deterioramento significativi e misurabili dell'ecosistema marino effettuando, in assenza di titolo abilitativo e con modalità vietate - ossia mediante pesca subacquea con uso di bombole e un metodo di raccolta distruttivo, con rottura ed escissione del substrato roccioso - la pesca abusiva di corallo rosso mediterraneo in zona protetta).  

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale della libertà di Salerno rigettava l'istanza ex art. 309 cod. proc. pen. proposta nell'interesse di F. A. F. avverso l'ordinanza emessa dal g.i.p. del Tribunale di Salerno in data 03/09/2019 (depositata il giorno seguente), che aveva applicato, nei confronti del predetto, la misura dell'obbligo di dimora in relazione a quattro distinte contestazioni ex art. 110, 452-bis, comma 1, n. 2 cod. pen., come descritte nei capi 2), 3), 4) e 5) dell'incolpazione provvisoria, commesse dal luglio 2016 al 26/05/2018. In particolare, al F. si contesta l'aver cagionato una compromissione e un…
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