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I veicoli sequestrati in deposito sono assimilati a rifiuti?

Categoria: Rifiuti
Autorità: TAR Campania (SA) Sez. II
Data: 29/11/2021
n. 2590

In tema di definizione di rifiuto ex art. 183, co. 1, lett. a), d. lgs. n. 152/2006, per stabilire se una sostanza o un oggetto siano da considerare rifiuto, non occorre individuare gli elementi intrinseci che ne determinano la qualificazione, ma occorre fare riferimento al dato funzionale, essendo rifiuto tutto ciò di cui il detentore si sia disfatto ovvero intenda disfarsi o sia obbligato a farlo. Pertanto, non può effettuarsi un’automatica equiparazione tra i “rifiuti”, come sopra individuati, e le autovetture in giudiziale sequestro, o parti di esse, giacenti nell’area, di pertinenza del custode. Quest’ultimo infatti non se n’è disfatto, né ha avuto l’intenzione, né ha l’obbligo di disfarsi di tali veicoli, i quali, in quanto sottoposti a sequestro, e quindi ivi depositati, non possono essere sottratti a tale vincolo fino al momento delle definitive determinazioni dell’autorità giudiziaria penale.  

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FATTO La società ricorrente, gerente attività di: “soccorso stradale, gestione di depositi di veicoli sequestrati per enti pubblici e privati, [etc...]”, in sostanza di custode giudiziario, con una serie di depositi nella Regione Campania, in particolare nelle aree di Avellino e Napoli, e che, nell’esecuzione di detta attività, sull’area in questione (depositeria giudiziale di -OMISSIS-– località Vallipesce) aveva in deposito circa 600 veicoli, sequestrati dalle Forze di Polizia, in particolare veicoli affidati in giudiziale custodia, nel corso degli anni dal 2000 al 2004, come da verbali depositati; richiamata la documentazione, attestante la regolarità delle autorizzazioni, ex d. l.vo 571/82, in…
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