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EoW e assenza di impatti negativi su ambiente e salute

Categoria: EoW
Autorità: TAR Piemonte (Sezione Seconda)
Data: 02/09/2024
n. 938

L’art. 184 ter, comma 1, lett. d) D.Lgs. 152/2006 indica quale autonomo requisito rilevante ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto che “l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana”. Affinché il rifiuto sia sottratto al regime tutorio suo proprio, occorre che l’assenza di effetti negativi sull’ambiente o sulla salute sia accertata prima che il materiale sia utilizzato o commercializzato alla stregua di un prodotto “primario”. Fino a tale momento, dovrà trovare applicazione, ai sensi del comma 5 dell’art. 184 ter, la disciplina in materia di gestione dei rifiuti.

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Leggi la sentenza

FATTO 1. -ALFA- conduce nel Comune di -OMISSIS- un’installazione IPPC per il trattamento dei rifiuti. 2. Con autorizzazione integrata ambientale (a.i.a.) n. -OMISSIS- (doc. 8 diparte ricorrente) -modificativa di preesistente a.i.a. n. -OMISSIS- (doc. 7 diparte ricorrente)- essa è stata abilitata dalla Provincia di -OMISSIS- allo svolgimento di operazioni di recupero (R5), aventi il fine di restituire prodotti che hanno cessato la qualifica di rifiuto (End of Waste: EoW o anche MPS),ed in particolare, per quanto d’interesse, conglomerati cementizi e un materiale granulare, denominato MPS-D, destinato a copertura giornaliera e ad altre opere d’ingegneria per i siti di discarica. L’autorizzazione…
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