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Inquinamento delle acque da nitrati e poteri delle Regioni

Categoria: Acqua
Autorità: Consiglio di Stato (Sezione Quarta)
Data: 24/04/2025
n. 3532

L’ampiezza dei poteri attribuiti dalla normativa (art. 92, comma 8 e art. 112, comma 2 del d.lgs. n. 152/2006) alle Regioni in materia di prevenzione dell’inquinamento delle acque da nitrati giustifica il potere esercitato dalla Regione, che non è intervenuta a modificare la disciplina normativa dei fertilizzanti (in generale) o degli ammendanti compostati (in particolare), ma a regolamentare l’uso che dei predetti fertilizzanti può essere fatto sul territorio regionale. È da considerarsi illegittima la previsione di un valore unico di efficienza “nominale” pari ad 1 per tutti i fertilizzanti, indipendentemente dalle caratteristiche delle diverse categorie di fertilizzanti (segnatamente, con riguardo agli ammendanti compostati).

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Leggi la sentenza

1. Con il ricorso introduttivo del giudizio le società ricorrenti (odierne appellanti), nella dichiarata qualità di soggetti economici operanti “da molti anni, in Veneto, nel settore della produzione di fertilizzanti e del compostaggio”, hanno impugnato la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 813 del 22 giugno 2021, avente ad oggetto: “Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della disciplina regionale per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue comprensiva del Quarto Programma d’Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto e…
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