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ALIMENTI – Alterazione dei prodotti

Categoria: Alimenti
Autorità: Cassazione Penale
Data: 22/05/2006
n. 17613

Ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 5 lett. d) L. 283/62, sulla disciplina igienica degli alimenti, l’alterazione del prodotto può essere desunta anche dal superamento dei livelli consentiti da una circolare del Ministero della Sanità, che ha recepito il parametro elaborato dalla comunità scientifica internazionale (fattispecie relativa ad olio impiegato per la frittura di generi gastronomici in un esercizio per la produzione di pasti, la cui alterazione è stata desunta dal suo livello d’ossidazione pari al 34%, superiore al parametro del 25%, consentito dalla circolare ministeriale n. 1 dell’11 gennaio 1991).

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