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Getto pericoloso di cose: vi rientrano anche le emissioni?

Categoria: Aria
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 27/08/2019
n. 36444

L’ 674 c.p. configura un reato di pericolo finalizzato a prevenire esiti dannosi o pericolosi per le persone conseguenti al getto o versamento di cose atte ad offendere, imbrattare o comunque molestare, ovvero all'emissione di gas, vapori o fumi idonei a cagionare i medesimi effetti. Con specifico riferimento alle emissioni in atmosfera, queste ultime rientrano nel concetto di "cose" contemplato nella norma. (Nel caso di specie, si è verificata una sequenza di eventi che ha dapprima causato un versamento di rifiuti e, successivamente, l'emissione dei miasmi dannosi)

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Ritenuto in fatto     1.Il Tribunale di Pesaro, con sentenza del 30 marzo 2015, ha affermato la responsabilità penale di F. C., L. T., I. T., L. R, U. R., F. R., A. A., G. C., e M. V. per il reato di cui all'art. 674 cod. pen. loro contestato al capo b) della rubrica. Ha condannato gli ultimi tre anche per il reato di trasporto abusivo di rifiuti pericolosi in violazione dell'art. 256, comma 1, lett, b) d.lgs. 152/2006 di cui al capo c) dell'imputazione ed ha pronunciato assoluzione nei confronti di tutti gli imputati per il reato…
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