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INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Impianti

Categoria: Aria
Autorità: Cassazione Penale
Data: 08/07/2004
n. 29651

In materia di inquinamento atmosferico, bisogna far riferimento alla quantità massima di materie prime ed ausiliarie che l’impianto è potenzialmente idoneo ad utilizzare (e non a quella minore effettivamente utilizzata) per la qualificazione delle attività come ad inquinamento atmosferico “poco significativo” o a “ridotto inquinamento atmosferico”, a meno che l’interessato fornisca la prova che, nonostante la sua maggiore capacità produttiva, l’impianto non supera in concreto l’ inferiore limite quantitativo. Il reato di cui all’articolo 25, I comma, del D.P.R. 203/1988 (esercizio di un impianto senza autorizzazione) ha natura permanente e, pertanto, è confìgurabile anche nell’ipotesi di prosecuzione dell’attività dopo la scadenza del termine entro il quale la domanda di autorizzazione doveva essere presentata.

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