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Esercizio di impianto non autorizzato: quando cessa il reato?

Categoria: Aria
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 10/09/2018
n. 40243

Il reato di esercizio di impianto in difetto di autorizzazione, di cui all'art. 279 del D.L.vo 152/2006, ha natura permanente e perdura fino a che si ottenga il titolo abilitativo o si cessi l'attività in assenza dello stesso. Infatti, la previsione di cui al citato art. 279, comma 1, punisce due distinte condotte: l'una consistente nell'installazione di un impianto (stabilimento) in assenza di autorizzazione, rispetto alla quale soltanto potrebbe porsi un problema di condotta istantanea; l'altra consistente nell'esercizio dello stabilimento, avente appunto carattere permanente (nella specie, è stato ritenuto che l'autorizzazione rilasciata alla società ricorrente si riferisse esclusivamente all'impianto di frantumazione degli inerti collocato all'interno della cava e non riguardasse, invece, l'intero stabilimento produttivo e, in particolare, l'attività di coltivazione, che era invece da autorizzarsi ai sensi dell'art. 269 del D.L.vo 152/2006).

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1.Con ordinanza dell'8 marzo 2018, il Tribunale di Potenza ha respinto la richiesta di riesame proposta dall'odierna ricorrente avverso il decreto con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo della cava gestita dalla P.I., ritenendo che la stessa operasse in assenza dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ravvisando a carico del suo amministratore M.C.il fumus del reato previsto dall'art. 279 del medesimo decreto. 2.Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il suddetto indagato nella qualità di legale rappresentante della…
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