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INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Inquinamento poco significativo

Categoria: Aria
Autorità: Cassazione Penale
Data: 17/05/2005
n. 18229

In materia di aria, il D.P.C.M. 21 luglio 1989 dispone che non sono soggette ad autorizzazione soltanto le attività i cui impianti provocano inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi dell’art. 2, comma 1, D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e il D.P.R. 25 luglio 1991 ha stabilito che devono qualificarsi come attività ad inquinamento atmosferico poco significativo per il cui esercizio non è richiesta autorizzazione ai sensi dell’art. 2, comma 1, D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, quelle tassativamente indicate nell’allegato I del medesimo decreto: fra tali attività non è compresa quella relativa all’esercizio di un frantoio oleario.

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