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Comunicazione tardiva dei test di autocontrollo in violazione dell’autorizzazione: quali conseguenze?

Categoria: Aria
Autorità: Cass. Pen.
Data: 27/04/2017
n. 19965

L'art. 279, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 sanziona qualsiasi violazione delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione e dunque anche la tardiva comunicazione dei risultati dei test di autocontrollo, a prescindere dalla eventuale conformità dei risultati ai valori di emissione, e ciò sul rilievo, non formale, che la mancata comunicazione crea incertezze sulla stessa data dell'esecuzione del test e sul rispetto dei valori di emissione nel periodo considerato (nel caso di specie il ricorrente ha contravvenuto alle prescrizioni dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera comunicando con due mesi di ritardo, rispetto alla prevista scadenza, i risultati del primo campionamento).

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