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Violazione dei valori limite di emissione: e se il superamento avviene non in modo istantaneo?

Categoria: Aria
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 12/04/2019
n. 16042

Il reato di cui all’art. 279, c. 2 D.Lvo 152/2006 per violazione dei valori limite di emissione ha natura di reato istantaneo, nel senso che il superamento di tali limiti si ritiene avvenga in un unico preciso momento e costituisca, pertanto, un’unica violazione. Tuttavia, può anche accadere che le singole emissioni si ripetano e si prolunghino in un arco di tempo più ampio. Anche in questo secondo caso, il reato può dirsi consumato relativamente ad una sola trasgressione, ma solo se tali emissioni si protraggono nel tempo con continuità.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza del 23 aprile 2018 ha affermato la responsabilità penale di G. A., che ha condannato alla pena dell'ammenda, per il reato di cui all'art. 279, comma 2 d.lgs. 152/2006 in relazione all'originaria imputazione, così testualmente formulata: "per il reato di cui all'art. 279 commi 2 e 5 d.lgs. 152/2006, perché, in qualità di legale rappresentante della società "O. s.p.a." e di gestore dell'impianto di produzione di energia elettrica tramite l'utilizzo di biogas prodotto dalla fermentazione dei rifiuti solidi urbani siti nella discarica di Mazzarà Sant’ Andrea, nell'esercizio…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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