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Inquinamento atmosferico

Categoria: Aria
Autorità: Cassazione Penale – Sez. III
Data: 27/05/2011
n. 21321

Integra il reato previsto dall'art. 24 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 (v. ora art. 279 del D.L.vo n. 152/2006), l'attivazione e l’esercizio, senza autorizzazione, di un impianto da cui promanino emissioni atmosferiche inquinanti "tecnicamente convogliabili" ai sensi del d.P.C.M. 21 luglio 1989, come modificato dal d.P.R. 25 luglio 1991, n. 175 (v. ora art. 268 del D.L.vo n. 152/2006). (In motivazione la Corte, in una fattispecie in cui l'impianto era utilizzato per la lavorazione di granaglie in violazione delle prescrizioni contenute nella concessione edilizia riguardanti il magazzino in cui le stesse erano depositate ed imposte per contenere le emissioni di fumi, polveri ed esalazioni, ha precisato che l'accertamento della convogliabilità è questione di fatto riservata al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata). Sentenza n° 21321 del 27/05/2011 Cassazione Penale – Sez. III

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