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INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Qualità dell’aria

Categoria: Aria
Autorità: Corte di Giustizia Europea
Data: 12/01/2006
n. 00139

Non trasmettendo alla Commissione delle Comunità europee, per il 2001, tutte le informazioni richieste riguardanti le sostanze oggetto della direttiva del Consiglio 22 aprile 1999, 1999/30/CE, concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, come previsto dall’art. 11, n. 1, lett. a), sub i) e ii), nonché lett. b), della direttiva del Consiglio 27 settembre 1996, 96/62/CE, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 11 della direttiva 96/62, in combinato disposto con l’art. 4, n. 1, di tale direttiva, nonché con la direttiva 1999/30 e con l’art. 1 della decisione della Commissione 8 novembre 2001, 2001/839/CE, relativa al questionario annuale da redigere ai sensi della direttiva 96/62 e della direttiva 1999/30.

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