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INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Limiti di tollerabilità

Categoria: Aria
Autorità: Cassazione Penale
Data: 30/10/2007
n. 40191

Il problema del superamento dei limiti di tollerabilità si pone per le attività autorizzate, allorché l’emissione di fumi e vapori sia una conseguenza diretta dell’attività. Se l’attività non è autorizzata e o se l’emissione, ancorché autorizzata, non è una conseguenza naturale dell’attività, ma dipende da deficienze dell’impianto o da negligenze del gestore, ai fini della configurabilità del reato, è sufficiente la semplice idoneità a creare molestia alle persone. Le acque meteoriche di dilavamento sono costituite dalle acque piovane che, depositandosi su un suolo impermeabilizzato dilavano le superfici ed attingono indirettamente i corpi recettori. Quando queste vengono in qualsiasi modo convogliate nella rete fognaria, si mischiano con le acque reflue domestiche e/o industriali. Per scarico si deve intendere l’immissione nel corpo recettore tramite condotta o comunque tramite un sistema di canalizzazione anche se non necessariamente costituito da tubazioni, sicché sotto la vigenza del D.Lgs. 152/06 la linea di confine tra la disciplina sulle acque e quella sui rifiuti è ancora quella delineata dalla S.C. a partire dal 1995. La disciplina contenuta dagli artt. 242 e segg. del D.Lgs. 152/06 ha per oggetto, oltre ai suoli ed al sottosuolo, anche le acque sotterranee e prevede che al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell’inquinamento debba mettere in atto entro ventiquattro ore le necessarie misure di prevenzione e dare immediata comunicazione ai sensi dell’articolo 304 del medesimo D.Lgs., nonché svolgere una preliminare indagine sui parametri oggetto dell’inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione non sia stato superato, debba provvedere al ripristino della zona contaminata dandone notizia al comune ed alla provincia. Qualora accerti l’avvenuto superamento delle anzidette concentrazioni anche per un solo parametro deve darne immediata notizia al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure adottate e nei successivi trenta giorni deve presentare alle amministrazioni ed alla regione competente il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all’allegato n 2. La segnalazione è quindi dovuta a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione e la sua omissione è sanzionata dall’art. 257 il quale non punisce solo l’omessa bonifica ma anche l’omessa segnalazione.

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