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Suolo o materiale di riporto? E’ necessario fare il test di cessione!

Categoria: Bonifiche
Autorità: TAR Toscana, Sez. II
Data: 06/08/2020
n. 996

Qualsiasi materiale di riporto rinvenuto presso il sito deve essere sottoposto al test di cessione: in caso di rispetto dei limiti propri del test di cessione è comunque necessario rispettare quanto previsto dalla normativa sulle bonifiche dei siti contaminati, mentre, in caso di accertato mancato rispetto dei suddetti limiti, i materiali di riporto sono assimilati a sorgenti di contaminazione ed il legislatore indica quali sono i precisi trattamenti tecnici da eseguire.

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Leggi la sentenza

Fatto e diritto 1 - Con il ricorso introduttivo del giudizio la S. C. I. s.p.a. impugna il provvedimento con il quale il Comune di R., all’esito di apposita conferenza di servizi, ha approvato il Piano di Caratterizzazione di un’area del sito industriale di R. predisposto dalla medesima società, contestandolo solo con riferimento ad una delle prescrizioni impostele, cioè quella che richiede che qualsiasi “materiale di riporto” rinvenuto presso il sito sia sottoposto al cd. “test di cessione” ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge n. 2 del 2012 (convertito in legge n. 28 del 2012). Il che è errato, ad…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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