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Obblighi di bonifica e limiti alla responsabilità del proprietario incolpevole

Categoria: Bonifiche
Autorità: Consiglio di Stato, Sez. V
Data: 12/03/2020
n. 1759

  L’Amministrazione non può imporre al proprietario di un’area inquinata, che non sia anche l’autore dell’inquinamento, l’obbligo di porre in essere le misure di messa in sicurezza di emergenza e bonifica, di cui all’art. 240, comma 1, lett. m) e p), D.L.vo 15272006, in quanto gli effetti a carico del proprietario incolpevole restano limitati a quanto espressamente previsto dall’art. 253, stesso D.L.vo., in tema di oneri reali e privilegio speciale immobiliare. Le disposizioni contenute nel Titolo V della Parte IV, del D.L.vo 152/2006 operano, infatti, una chiara e netta distinzione tra la figura del responsabile dell’inquinamento e quella del proprietario del sito, che non abbia causato o concorso a causare la contaminazione.

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Leggi la sentenza

    Fatto e Diritto La curatela del Fa. Be. s.r.l., nella persona del curatore, ha impugnato l’ordinanza contingibile e urgente n. 31 del 22 luglio 2014 (nonché la successiva ordinanza confermativa n. 34 del 7 agosto 2014 e il provvedimento con cui l’amministrazione ha ritenuto di non annullare in autotutela i suddetti provvedimenti), limitatamente alla parte con la quale il sindaco del Comune di (omissis) ha imposto al curatore l’esecuzione del seguente intervento, dichiaratamente finalizzato a prevenire possibili rischi per la salute e l’incolumità pubbliche: – adottare tutti gli adempimenti necessari ed urgenti per la messa in sicurezza delle…
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